Art. 3. Rete stradale nazionale 1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, la rete stradale di interesse nazionale di cui alla tabella allegata al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, relativa alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, come sostituita dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001, recante: «Modifiche al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete autostradale e stradale nazionale, in attuazione dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340», viene rideterminata come risultante negli elenchi allegati sub B) e C).
Note all'art. 3: - Si riporta il testo del comma 1, dell'art. 3, del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 1999, concernente «Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale, a norma dell'art. 98, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112): «Art. 3. - 1. Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle regioni a statuto speciale con le modalita' stabilite dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, in conformita' a quanto previsto dall'art. 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con i provvedimenti legislativi attuativi dei relativi statuti possono essere introdotte modifiche delle tabelle relative alle regioni a statuto speciale, allegate al presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di individuazione delle autostrade e dei trafori. Nelle province autonome di Trento e Bolzano, in relazione alle specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di cui al presente decreto legislativo rimane disciplinata da quanto gia' disposto dalle apposite norme di attuazione dello statuto.». - Il testo dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000, n. 340 («Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - legge di semplificazione 1999»; publicata nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000), e' il seguente: «Art. 20 (Rete autostradale e stradale nazionale) - 1. Alla lettera b) del comma 4 dellart. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle modifiche della rete autostradale e stradale classificata di interesse nazionale ai sensi dei predetti decreti, fatte salve le norme in materia di programmazione e realizzazione di opere autostradali, si provvede, su proposta della regione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia.».