Art. 3.
                       Rete stradale nazionale

  1.  Ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  1, del decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 461, e successive modificazioni, la rete stradale
di  interesse  nazionale  di  cui  alla  tabella  allegata al decreto
legislativo  29 ottobre  1999, n. 461, relativa alla Regione autonoma
Friuli-Venezia Giulia, come sostituita dal decreto del Presidente del
Consiglio  dei  Ministri  in data 21 settembre 2001, pubblicato nella
Gazzetta  Ufficiale n. 226 del 28 settembre 2001, recante: «Modifiche
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, che individua la rete
autostradale  e  stradale  nazionale,  in attuazione dell'articolo 20
della  legge  24 novembre  2000,  n.  340»,  viene rideterminata come
risultante negli elenchi allegati sub B) e C).
 
          Note all'art. 3:
              - Si  riporta  il  testo  del comma 1, dell'art. 3, del
          decreto  legislativo  29  ottobre  1999, n. 461 (pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  288  del  9  dicembre 1999,
          concernente   «Individuazione  della  rete  autostradale  e
          stradale  nazionale,  a  norma  dell'art.  98, comma 2, del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112):
              «Art.  3. - 1.  Le  disposizioni  del  presente decreto
          legislativo  si  applicano  alle regioni a statuto speciale
          con  le  modalita' stabilite dai rispettivi statuti e dalle
          relative  norme  di  attuazione,  in  conformita'  a quanto
          previsto  dall'art.  10  del  decreto  legislativo 31 marzo
          1998, n. 112. Con i provvedimenti legislativi attuativi dei
          relativi  statuti possono essere introdotte modifiche delle
          tabelle  relative alle regioni a statuto speciale, allegate
          al  presente decreto legislativo, ad eccezione di quelle di
          individuazione   delle  autostrade  e  dei  trafori.  Nelle
          province  autonome  di  Trento e Bolzano, in relazione alle
          specifiche competenze alle stesse attribuite, la materia di
          cui  al presente decreto legislativo rimane disciplinata da
          quanto  gia'  disposto  dalle  apposite norme di attuazione
          dello statuto.».
              - Il  testo  dell'art. 20 della legge 24 novembre 2000,
          n. 340 («Disposizioni per la delegificazione di norme e per
          la  semplificazione  di procedimenti amministrativi - legge
          di   semplificazione   1999»;   publicata   nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 275 del 24 novembre 2000), e' il seguente:
              «Art.  20 (Rete autostradale e stradale nazionale) - 1.
          Alla lettera b) del comma 4 dellart. 1 della legge 15 marzo
          1997,  n.  59,  e'  aggiunto, in fine, il seguente periodo:
          «Alle   modifiche   della   rete  autostradale  e  stradale
          classificata  di  interesse nazionale ai sensi dei predetti
          decreti,  fatte salve le norme in materia di programmazione
          e  realizzazione  di  opere  autostradali,  si provvede, su
          proposta   della   regione  interessata,  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei Ministri previa intesa in sede
          di  Conferenza  permanente  per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni  e  le  province  autonome  di Trento e di Bolzano,
          sentite   le   Commissioni   parlamentari   competenti  per
          materia.».