Art. 4.
          Trasferimento delle strade di interesse regionale

  1.  Sono trasferiti al demanio della Regione le strade ed i tronchi
di   strade,   gia'   appartenenti   al   demanio  statale  ai  sensi
dell'articolo  822  del  codice civile, indicati nell'elenco allegato
sub  A),  con le pertinenze e gli accessori relativi, incluse le case
cantoniere  non  dismesse,  a  norma dell'articolo 44, comma 5, della
legge  27 dicembre 1997, n. 449, nello stato di fatto e di diritto in
cui  si  trovano  alla  data  di  consegna, a condizione che ne siano
accertati funzionalita' e ordinario stato di manutenzione.
  2.  Con  successive  norme di attuazione, ai sensi dell'articolo 3,
comma  1,  del  decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 461, potranno
essere  modificati  gli  elenchi  allegati  sub  A),  B)  e C), con i
relativi   beni   e   risorse   strumentali,  finanziarie,  umane  ed
organizzative.
  3.  La  Regione puo' trasferire i beni di cui al comma 1 al demanio
degli enti locali.
  4. Il  trasferimento  dei beni di cui al comma 1 decorre dalla data
della   consegna.   Fino   al   predetto  termine,  restano  affidati
all'ANAS S.p.a.  i  compiti  e le funzioni svolti sulla rete stradale
gia' di competenza dello stesso ente.
  5.  Ai  fini  della  declassificazione  delle  strade  statali,  il
trasferimento  previsto  al comma 1 produce gli effetti giuridici dei
provvedimenti  adottati  ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  del
regolamento  emanato  con  il decreto del Presidente della Repubblica
16 dicembre   1992,  n.  495,  e  successive  modificazioni,  con  la
decorrenza di cui al comma 4.
  6.  Restano  di proprieta' dei comuni i tratti interni delle strade
previste  al comma 1 aventi le caratteristiche indicate dall'articolo
2,  comma  2,  lettere d), e) ed f) del decreto legislativo 30 aprile
1992,  n.  285,  e  successive  modificazioni, attraversanti i centri
abitati con popolazione superiore ai diecimila abitanti.
 
          Note all'art. 4:
              - Si riporta il testo dell'art. 822 del codice civile:
              «Art. 822 (Demanio pubblico). - Appartengono allo Stato
          e  fanno  parte  del  demanio pubblico il lido del mare, la
          spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e
          le  altre  acque definite pubbliche dalle leggi in materia;
          le opere destinate alla difesa nazionale.
              Fanno   parimenti   parte   del  demanio  pubblico,  se
          appartengono  allo  Stato,  le  strade,  le autostrade e le
          strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili
          riconosciuti  d'interesse storico, archeologico e artistico
          a  norma  delle  leggi  in  materia, le raccolte dei musei,
          delle  pinacoteche  degli  archivi,  delle  biblioteche;  e
          infine  gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al
          regime proprio del demanio pubblico.».
              - Il  testo  del  comma  5,  dell'art.  44, della legge
          27 dicembre  1997,  n.  49  (Misure  per la stabilizzazione
          della finanza pubblica, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          30 dicembre 1997, n. 302, S.O.), e' il seguente:
              «5.  Il  Ministro  dei lavori pubblici, d'intesa con il
          Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro
          il  30 aprile  di  ciascun anno le case cantoniere non piu'
          utili  per  i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le
          strade  (ANAS).  Le case cantoniere cosi' identificate sono
          dismesse  su  iniziativa del Ministro delle finanze, con le
          procedure  previste  per  le dismissioni di beni immobili e
          con  la  concessione di diritto di prelazione ai comuni nei
          quali sono catastalmente ubicati gli immobili.».
              - Il  comma  1  dell'art.  3  del  decreto  legislativo
          29 ottobre 1999, n. 461, e' citato nelle note all'art. 3.
              - Il  testo  del  comma  2  dell'art. 3 del decreto del
          Presidente   della  Repubblica  16 dicembre  1992,  n.  495
          (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice
          della   strada)   pubblicato   nella   Gazzetta   Ufficiale
          28 dicembre 1992, n. 303, S.O., e' il seguente:
              «2.  Per  le  strade  statali  la  declassificazione e'
          disposta  con  decreto del Ministro dei lavori pubblici, su
          proposta  dell'A.N.A.S.  o  della  regione  interessata per
          territorio,  secondo  le  procedure individuate all'art. 2,
          comma  2.  A  seguito  del decreto di declassificazione, il
          Presidente  della  regione,  sulla  base  dei  pareri  gia'
          espressi  nella  procedura  di declassificazione, provvede,
          con  decreto,  ad  una  nuova classificazione della strada,
          secondo  le  procedure individuate all'art. 2, commi 4, 5 e
          6.  La decorrenza di attuazione e' la medesima per entrambi
          i provvedimenti.».
              -  Si  riporta  il  testo  del comma 2, dell'art. 2 del
          decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285:
              «Art.    2   (Definizione   e   classificazione   delle
          strade) - 1. Omissis.
              2.   Le   strade   sono   classificate,  riguardo  alle
          costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi:
                A - Autostrade;
                B - Strade extraurbane principali;
                C - Strade extraurbane secondarie;
                D - Strade urbane di scorrimento;
                E - Strade urbane di quartiere;
                F - Strade locali;
                F-bis - Itinerari ciclopedonali.
              Omissis.».