Art. 5.
                       Operazioni di consegna

  1.  La  filiale  dell'Agenzia  del demanio di Udine, entro sei mesi
dalla  data  di  decorrenza  dell'efficacia del presente decreto, con
l'intervento  dei  rappresentanti  dell'ANAS  S.p.a.,  provvede  alla
consegna  alla Regione dei beni di cui all'articolo 4 per mezzo della
redazione dei relativi verbali.
  2.  I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione,
l'intavolazione  e  la  voltura  catastale a favore della Regione dei
beni trasferiti.
  3. Qualora in sede di consegna non sia accertata la funzionalita' e
l'ordinario  stato  di  manutenzione  dei beni di cui all'articolo 4,
comma  1,  la  competente  amministrazione  statale  sara'  tenuta  a
provvedervi  ovvero  a  riconoscere  all'amministrazione regionale il
costo  dei  lavori  necessari  al  ripristino  della  funzionalita' e
ordinario stato di manutenzione.
  4.  L'accertamento  di  cui  al  comma  3  e' demandato a specifica
commissione   tecnica   paritetica  di  designazione  ministeriale  e
regionale.