Art. 6. Successione nei rapporti giuridici 1. La Regione subentra, dalla data della consegna, in tutti i rapporti attivi e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa data spettano alla Regione i proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti, ivi compresi quelli relativi agli indennizzi di usura previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. 2. L'ANAS S.p.a. provvede, a proprie spese, all'ultimazione dei lavori gia' appaltati sulle strade trasferite che, alla data di decorrenza dell'efficacia del presente decreto, abbiano gia' comportato impegno contabile di spesa. 3. Restano in capo all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti pendenti alla data di consegna dei beni ed a quelli originanti da fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna. 4. In relazione alle funzioni relative alla rete stradale individuata nell'elenco allegato sub B), la Regione succede allo Stato ed all'ANAS S.p.a. nei rapporti giuridici in atto con i terzi alla data di cessazione dell'avvalimento di cui all'articolo 7, comma 4.
Nota all'art. 6: - Il testo dell'art. 34 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114, S.O., e' il seguente: «Art. 34 (Oneri supplementari a carico dei mezzi d'opera per l'adeguamento delle infrastrutture stradali): - 1. I mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma 1, lettera n), devono essere muniti, ai fini della circolazione, di apposito contrassegno comprovante l'avvenuto pagamento di un indennizzo di usura, per un importo pari alla tassa di possesso, da corrispondere contestualmente alla stessa e per la stessa durata. 2. Per la circolazione sulle autostrade dei mezzi d'opera deve essere corrisposta alle concessionarie un'ulteriore somma ad integrazione dell'indennizzo di usura. Tale somma e' equivalente alla tariffa autostradale applicata al veicolo in condizioni normali, maggiorata del 50%, e deve essere versata insieme alla normale tariffa alle porte controllate manualmente. 3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma 1, affluiscono in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. 4. Il regolamento determina le modalita' di assegnazione dei proventi delle somme di cui al comma 3 agli enti proprietari delle strade a esclusiva copertura delle spese per le opere connesse al rinforzo, all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture. 5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di cui al comma 1, il conducente e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 68,25 a euro 275,10. Se non e' stato corrisposto l'indennizzo d'usura previsto dal medesimo comma 1, si applicano le sanzioni previste dall'art. 1, comma terzo, della legge 24 gennaio 1978, n. 27, e successive modificazioni, a carico del proprietario».