Art. 6.
                 Successione nei rapporti giuridici

  1.  La  Regione  subentra,  dalla  data  della consegna, in tutti i
rapporti  attivi  e passivi inerenti ai beni trasferiti. Dalla stessa
data  spettano  alla  Regione  i  proventi e le spese derivanti dalla
gestione  dei  beni  trasferiti,  ivi  compresi  quelli relativi agli
indennizzi di usura previsti dall'articolo 34 del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
  2.  L'ANAS  S.p.a.  provvede,  a proprie spese, all'ultimazione dei
lavori  gia'  appaltati  sulle  strade  trasferite  che, alla data di
decorrenza   dell'efficacia   del   presente  decreto,  abbiano  gia'
comportato impegno contabile di spesa.
  3.  Restano  in  capo  all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti
pendenti  alla  data  di  consegna dei beni ed a quelli originanti da
fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.
  4.   In   relazione  alle  funzioni  relative  alla  rete  stradale
individuata  nell'elenco  allegato  sub  B),  la Regione succede allo
Stato  ed  all'ANAS S.p.a. nei rapporti giuridici in atto con i terzi
alla data di cessazione dell'avvalimento di cui all'articolo 7, comma
4.
 
          Nota all'art. 6:
              -   Il  testo  dell'art.  34  del  decreto  legislativo
          30 aprile   1992,  n.  285  (Nuovo  codice  della  strada),
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 maggio 1992, n. 114,
          S.O., e' il seguente:
              «Art.  34  (Oneri  supplementari  a  carico  dei  mezzi
          d'opera     per    l'adeguamento    delle    infrastrutture
          stradali): - 1.  I  mezzi d'opera di cui all'art. 54, comma
          1,   lettera  n),  devono  essere  muniti,  ai  fini  della
          circolazione,    di   apposito   contrassegno   comprovante
          l'avvenuto  pagamento  di  un  indennizzo  di usura, per un
          importo  pari  alla  tassa  di  possesso,  da corrispondere
          contestualmente alla stessa e per la stessa durata.
              2.  Per  la  circolazione  sulle  autostrade  dei mezzi
          d'opera   deve   essere   corrisposta  alle  concessionarie
          un'ulteriore   somma  ad  integrazione  dell'indennizzo  di
          usura.  Tale somma e' equivalente alla tariffa autostradale
          applicata  al veicolo in condizioni normali, maggiorata del
          50%,  e  deve  essere  versata insieme alla normale tariffa
          alle porte controllate manualmente.
              3. I proventi dell'indennizzo di usura, di cui al comma
          1,  affluiscono  in  un  apposito  capitolo  dello stato di
          previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.
              4.   Il   regolamento   determina   le   modalita'   di
          assegnazione  dei  proventi  delle  somme di cui al comma 3
          agli  enti  proprietari  delle strade a esclusiva copertura
          delle   spese   per   le   opere   connesse   al  rinforzo,
          all'adeguamento e all'usura delle infrastrutture.
              5. Se il mezzo d'opera circola senza il contrassegno di
          cui  al  comma  1,  il conducente e' soggetto alla sanzione
          amministrativa  del  pagamento di una somma da euro 68,25 a
          euro  275,10.  Se  non  e'  stato  corrisposto l'indennizzo
          d'usura  previsto  dal  medesimo  comma  1, si applicano le
          sanzioni  previste  dall'art.  1,  comma terzo, della legge
          24 gennaio  1978,  n.  27,  e  successive  modificazioni, a
          carico del proprietario».