Art. 8.
  Beni del Compartimento dell'ANAS S.p.a. del Friuli-Venezia Giulia

  1.  In  deroga  a  quanto  disposto  dall'articolo  3,  commi 115 e
seguenti,  della  legge  23  dicembre  1996, n. 662, i beni immobili,
nonche'   i  beni  mobili  registrati  e  gli  altri  beni  mobili  e
attrezzature   come   individuati  nella  tabella  allegata  sub  E),
esistenti  nel territorio regionale e strumentali all'esercizio delle
funzioni  attribuite alla Regione, sono trasferiti in proprieta' alla
stessa a decorrere dalla data di consegna di cui al comma 3.
  2.  Le case cantoniere riferibili alla viabilita' di cui all'elenco
allegato  sub  B),  non  dismesse  a norma dell'articolo 44, comma 5,
della  legge  27  dicembre  1997,  n.  449, sono messe a disposizione
dell'amministrazione   regionale   per   l'esercizio  delle  funzioni
trasferite.
  3.  Entro  sei  mesi  dalla  data  di entrata in vigore della legge
regionale  di  cui  all'articolo  7,  comma 2, e comunque entro il 31
marzo  2006,  qualora  non  si provveda all'adozione della stessa nel
termine  ivi  previsto, la filiale dell'Agenzia del demanio di Udine,
con  l'intervento  dei  rappresentanti dell'ANAS S.p.a. provvede alla
consegna  alla  Regione  dei  beni  di cui al comma 1 per mezzo della
redazione dei relativi verbali.
  4.  I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione,
l'intavolazione  e  la  voltura  catastale a favore della Regione dei
beni trasferiti.
  5.  Per  i beni oggetto del presente articolo trova applicazione la
previsione di cui all'articolo 5, comma 3.
  6.  Il  mancato  trasferimento,  anche parziale, dei beni di cui al
comma 1 sara' economicamente riconosciuto alla Regione.
  7.  Restano  in  capo  all'ANAS S.p.a. gli oneri relativi alle liti
pendenti  alla  data  di  consegna dei beni ed a quelli originanti da
fatti accaduti antecedentemente alla data di consegna.
 
          Note all'art. 8:
              -   La  legge  23 dicembre  1996,  n.  662  (Misure  di
          razionalizzazione  della  finanza  pubblica), e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 28 dicembre 1996.
              -  Si  riporta  il testo del comma 5 dell'art. 44 della
          legge   27   dicembre   1997,   n.   449   (Misure  per  la
          stabilizzazione  della  finanza pubblica), pubblicata nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  302 del 30 dicembre 1997 - S.O. n.
          255):
              «5.  Il  Ministro  dei lavori pubblici, d'intesa con il
          Ministro delle finanze, individua con proprio decreto entro
          il  30 aprile  di  ciascun anno le case cantoniere non piu'
          utili  per  i fini istituzionali dell'Ente nazionale per le
          strade  (ANAS).  Le case cantoniere cosi' identificate sono
          dismesse  su  iniziativa dal Ministro delle finanze, con le
          procedure  previste  per  le dismissioni di beni immobili e
          con  la  concessione di diritto di prelazione ai comuni nei
          quali sono catastalmente ubicati gli immobili.».