Art. 9.
           Funzioni amministrative in materia di trasporti

  1.  Sono  trasferite  alla  Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8
dello  Statuto, tutte le funzioni di programmazione ed amministrative
in  materia di servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e
locale  con qualsiasi modalita' di trasporto effettuate, salvo quelle
proprie dello Stato ai sensi dell'articolo 11.
  2.  Sono  trasferite  alla  Regione, in base agli articoli 4, 5 e 8
dello   Statuto,  tutte  le  funzioni  amministrative,  salvo  quelle
espressamente  mantenute  allo  Stato dall'articolo 11, in materia di
trasporto merci, motorizzazione e circolazione su strada, navigazione
interna  e  porti  regionali,  comprese  le  funzioni  relative  alle
concessioni  dei  beni  del  demanio  della  navigazione interna, del
demanio  marittimo,  di  zone  del  mare  territoriale  per finalita'
diverse da quelle di approvvigionamento energetico. Tale conferimento
non  opera  nei  porti  finalizzati  alla  difesa  militare  ed  alla
sicurezza   dello   Stato,   nei   porti   di   rilevanza   economica
internazionale   e   nazionale,  nonche'  nelle  aree  di  preminente
interesse  nazionale  individuate  con  il decreto del Presidente del
Consiglio  del  Ministri  in  data 21 dicembre 1995, pubblicato nella
Gazzetta   Ufficiale   n.  136  del  12  giugno  1996,  e  successive
modificazioni.  L'individuazione  delle  aree  dei  porti, diverse da
quelle  per  le  quali  e'  operato  il conferimento alla Regione dal
presente decreto, e' effettuata ai sensi dell'articolo 11, comma 2.
  3.  Tra le funzioni trasferite di cui al comma 2 sono ricomprese in
particolare quelle relative:
    a) alla   tenuta  degli  albi  provinciali,  quali  articolazioni
dell'albo  nazionale  degli  autotrasportatori, inclusa la nomina dei
comitati provinciali;
    b) agli  esami  per  il conseguimento dei titoli professionali di
autotrasportatore  di  cose  per  conto  di  terzi  e di persone, ivi
compresa la nomina delle commissioni esaminatrici;
    c) al  rilascio  di  patenti  nautiche  e  di  loro  duplicati  e
aggiornamenti,  nonche' dei certificati di abilitazione professionale
in materia;
    d) all'autorizzazione  e  vigilanza tecnica sull'attivita' svolta
dalle scuole nautiche.
  4.  Per  l'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere c) e
d),  la  Regione puo' avvalersi delle Capitanerie di porto, secondo i
criteri  e  le  modalita' definiti convenzionalmente tra la Regione e
queste ultime.
  5.  I  proventi  e  le  spese  derivanti dalla gestione del demanio
marittimo  e  della  navigazione  interna,  per  la  parte  non  gia'
trasferita con il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, nonche'
dall'esercizio   delle   funzioni  in  materia  di  motorizzazione  e
circolazione   su   strada,  spettano  alla  Regione  dalla  data  di
decorrenza dell'efficacia del presente decreto.
  6.  In  relazione  al  trasporto  ferroviario,  il soggetto gestore
dell'infrastruttura  ferroviaria,  nella ripartizione della capacita'
di   infrastruttura,   da'   priorita'   ai   servizi  di  trasporto,
quantitativamente   e  qualitativamente  necessari  a  soddisfare  la
mobilita'  dei  cittadini,  disciplinati dai contratti di servizio da
stipulare tra le imprese ferroviarie e la Regione.
  7.  Dei  servizi  di  trasporto  ferroviario  interregionale tra le
Regioni  Friuli-Venezia  Giulia e Veneto sono attribuiti alla Regione
Friuli-Venezia  Giulia quelli individuati sulla base di un'intesa tra
il  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  le citate
Regioni,  che  tenga  conto  della  prevalenza  dei  viaggiatori  per
chilometro   sulle  origini/destinazioni  esclusivamente  dell'utenza
ferroviaria  interregionale, ovvero dell'esistenza di coincidenze nel
nodo  di Mestre-Venezia con ulteriori treni di lunga percorrenza, per
il  collegamento della Regione Friuli-Venezia Giulia con il resto del
territorio  nazionale.  Fino  alla  definizione della citata intesa i
servizi   interregionali   continuano   ad  essere  disciplinati  dal
contratto di servizio nazionale.
  8.  Nei servizi ferroviari di interesse regionale e locale, nonche'
in  quelli di cui al comma 7, sono ricompresi quelli disciplinati dai
contratti  di  servizio  in essere alla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  9.  Con  accordo  di programma da stipularsi tra il Ministero delle
infrastrutture  e  dei  trasporti, il Ministero dell'economia e delle
finanze e la Regione vengono indicati i servizi ferroviari trasferiti
ai sensi del presente decreto e vengono conseguentemente quantificate
le   risorse   finanziarie,   umane,   strumentali  ed  organizzative
necessarie a garantirne un livello di erogazione almeno pari a quello
delle  Regioni  contermini.  Con  il  medesimo,  o con altro accordo,
qualora  utile  alla  piu' sollecita definizione del trasferimento di
cui   all'articolo  10,  vengono  altresi'  quantificate  le  risorse
relative a tale trasferimento.
  10.  Al  fine  di garantire comunque il miglior livello dei servizi
ferroviari  trasferiti  con  il  presente decreto, il Ministero delle
infrastrutture  e dei trasporti ed il Ministero dell'economia e delle
finanze  stipulano,  altresi',  con  la  Regione specifici accordi di
programma disciplinanti i miglioramenti quantitativi e qualitativi da
apportare agli stessi, nonche' i conseguenti maggiori oneri necessari
alla loro realizzazione.
  11.  Nella  determinazione del corrispettivo per il complesso delle
prestazioni  fornite dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria, ivi
compresa  la  fruizione  dell'infrastruttura medesima, insistente sul
territorio della Regione, alle imprese esercenti i servizi ferroviari
di  cui  al  comma  8,  si  tiene  conto  degli  oneri assunti per il
miglioramento   dell'infrastruttura  stessa  dalla  Regione  mediante
convenzione.
 
          Note all'art. 9:
              - Il  testo  degli  articoli 4,  5 e 8 dello Statuto di
          autonomia   della  regione  Friuli-Venezia  Giulia,  e'  il
          seguente:
              «Art.  4.  -  In  armonia  con  la  Costituzione, con i
          principi    generali   dell'ordinamento   giuridico   della
          Repubblica,   con   le  norme  fondamentali  delle  riforme
          economico-sociali  e  con gli obblighi internazionali dello
          Stato,  nonche' nel rispetto degli interessi nazionali e di
          quelli   delle   altre  regioni,  la  regione  ha  potesta'
          legislativa nelle seguenti materie:
                1)  ordinamento  degli uffici e degli enti dipendenti
          dalla  regione e stato giuridico ed economico del personale
          ad essi addetto:
                1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative
          circoscrizioni;
                2)  agricoltura  e  foreste,  bonifiche,  ordinamento
          delle  minime  unita' culturali e ricomposizione fondiaria,
          irrigazione,  opere  di  miglioramento agrario e fondiario,
          zootecnia, ittica, economia montana, corpo forestale;
                3) caccia e pesca;
                4) usi civici;
                5) impianto e tenuta dei libri fondiari;
                6) industria e commercio;
                7) artigianato;
                8) mercati e fiere;
                9)   viabilita',  acquedotti  e  lavori  pubblici  di
          interesse locale e regionale;
                10) turismo e industria alberghiera;
                11)  trasporti  su  funivie e linee automobilistiche,
          tranviarie e filoviarie di interesse regionale;
                12) urbanistica;
                13) acque minerali e termali;
                14)  istituzioni  culturali,  ricreative  e sportive;
          musei e biblioteche di interesse locale e regionale».
              «Art.   5.  -  Con  l'osservanza  dei  limiti  generali
          indicati   nell'art.   4  ed  in  armonia  con  i  principi
          fondamentali   stabiliti  dalle  leggi  dello  Stato  nelle
          singole  materie,  la regione ha potesta' legislativa nelle
          seguenti materie:
                1)  elezioni  del  consiglio  regionale,  in  base ai
          principi contenuti nel capo secondo del titolo terzo;
                2)   disciplina   del   referendum   previsto   negli
          articoli 7 e 33;
                3)   istituzione   di   tributi   regionali  prevista
          nell'art. 51;
                4) disciplina dei controlli previsti nell'art. 60;
                5) ordinamento e circoscrizione dei comuni;
                6) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;
                7)  disciplina  dei  servizi  pubblici  di  interesse
          regionale ed assunzione di tali servizi;
                8)  ordinamento delle casse di risparmio, delle casse
          rurali;  degli enti aventi carattere locale o regionale per
          i finanziamenti delle attivita' economiche nella regione;
                9)  istituzione  e  ordinamento  di enti di carattere
          locale  o  regionale per lo studio di programmi di sviluppo
          economico;
                10) miniere, cave e torbiere;
                11)   espropriazione   per   pubblica   utilita'  non
          riguardanti opere a carico dello Stato;
                12) linee marittime di cabotaggio tra gli scali della
          regione;
                13) polizia locale, urbana e rurale;
                14)  utilizzazione  delle acque pubbliche, escluse le
          grandi derivazioni; opere idrauliche di 4ª e 5ª categoria;
                15)  istruzione  artigiana e professionale successiva
          alla scuola obbligatoria; assistenza scolastica;
                16)   igiene   e  sanita',  assistenza  sanitaria  ed
          ospedaliera,  nonche'  il  recupero  dei  minorati fisici e
          mentali;
                17)   cooperazione,   compresa   la  vigilanza  sulle
          cooperative;
                18) edilizia popolare;
                19) toponomastica;
                20) servizi antincendi;
                21) annona;
                22)  opere  di  prevenzione  e soccorso per calamita'
          naturali.».
              «Art.   8.   -   La   regione   esercita   le  funzioni
          amministrative nelle materie in cui ha potesta' legislativa
          a  norma degli articoli 4 e 5, salvo quelle attribuite agli
          enti locali dalle leggi della Repubblica.».
              - Il  decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
          21 dicembre  1995,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n.
          136  del  12 giugno  1996, concerne: «Identificazione delle
          aree  demaniali marittime escluse della delega alle regioni
          ai  sensi  dell'art.  59  del  decreto del Presidente della
          Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.».
              - Il  decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265 (Norme
          di   attuazione   dello   statuto  speciale  della  regione
          Friuli-Venezia  Giulia  per  il  trasferimento  di beni del
          demanio  idrico e marittimo, nonche' di funzioni in materia
          di  risorse  idriche  e  di difesa del suolo) e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2001.