Art. 10.
                       Clausola di cedevolezza

  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della   Costituzione  le  norme  del  presente  decreto  legislativo,
afferenti  a  materia di competenza legislativa delle regioni e delle
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano che non abbiano ancora
provveduto  al  recepimento  delle direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE,
2003/57/CE  e  2003/100/CE, si applicano fino alla data di entrata in
vigore  della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia
autonoma,    adottata    nel    rispetto    dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
 
          Note all'art. 10:
              - L'art.  117,  quinto comma, della Costituzione, cosi'
          recita:
              «Le  Regioni  e  le  Province  autonome  di Trento e di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni  dirette  alla  formazione  degli  atti normativi
          comunitari  e  provvedono  all'attuazione  e all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza.»
              - Per  le direttive 2001/102/CE, 2002/32/CE, 2003/57/CE
          e 2003/100/CE, vedi note alle premesse.