Art. 11. Disposizioni finali 1. Dall'applicazione del presente decreto legislativo non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, a carico del bilancio dello Stato. 2. E 'abrogato il decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2002, n. 317. 3. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 10 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Buttiglione, Ministro per le politiche comunitarie Sirchia, Ministro della salute Frattini, Ministro degli affari esteri Castelli, Ministro della giustizia Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Marzano, Ministro delle attivita' produttive Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio La Loggia, Ministro degli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli