Art. 2.
                             Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:
    a) «mangimi»:  i  prodotti  di  origine  vegetale o animale, allo
stato  naturale,  freschi o conservati, nonche' i derivati della loro
trasformazione   industriale,  come  pure  le  sostanze  organiche  o
inorganiche,  semplici  o  in  miscela,  comprendenti  o no additivi,
destinati all'alimentazione degli animali per via orale;
    b) «materie  prime  per  mangimi»:  i diversi prodotti di origine
vegetale  o  animale,  allo  stato  naturale,  freschi  o conservati,
nonche'  i  derivati della loro trasformazione industriale, come pure
le  sostanze  organiche  o  inorganiche,  comprendenti o no additivi,
destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente
come  tali  o  previa  trasformazione,  alla  preparazione di mangimi
composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;
    c) «additivo»:  additivo quale definito dall'articolo 2, comma 1,
lettera  a),  del  decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre
2001, n. 433;
    d) «premiscele»:  le  miscele  di  additivi o le miscele di uno o
piu'  additivi  con  sostanze  usate  come  supporto,  destinate alla
fabbricazione di mangimi;
    e) «mangimi  composti»:  miscele  di  materie  prime per mangimi,
comprendenti  o  no additivi, destinati all'alimentazione animale per
via   orale,   sotto   forma   di   mangimi  completi  o  di  mangimi
complementari;
    f) «mangimi  complementari»: le miscele di mangimi che contengono
tassi  elevati  di  alcune  sostanze e che, per la loro composizione,
assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri
alimenti per gli animali;
    g) «mangimi  completi»:  le  miscele  di mangimi che, per la loro
composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione giornaliera;
    h) «prodotti  destinati all'alimentazione degli animali»: materie
prime  per  mangimi,  premiscele,  additivi,  mangimi  ed  ogni altro
prodotto  destinato  ad  essere  utilizzato  o  gia'  utilizzato  per
l'alimentazione degli animali;
    i) «razione  giornaliera»:  la quantita' totale di mangimi, sulla
base di un tasso di umidita' del 12 per cento, necessaria in media al
giorno  ad  un animale di una specie, di una categoria d'eta' e di un
rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni;
    l) «animali»:  gli  animali  appartenenti  a  specie  normalmente
nutrite  e  detenute  o consumate dall'uomo, nonche', gli animali che
vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;
    m) «immissione  in  circolazione» o «circolazione»: la detenzione
compresa  l'offerta,  di  prodotti  destinati all'alimentazione degli
animali  a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a
titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa o le altre forme
di trasferimento;
    n) «sostanza  indesiderabile»:  qualsiasi sostanza o prodotto, ad
eccezione  dei  microrganismi  patogeni,  presente nel prodotto o sul
prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un
pericolo  potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente,
o che puo' influire sfavorevolmente sull'allevamento.
 
          Note all'art. 2:
              - Per   il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
          2 novembre 2001, n. 433, vedi note alle premesse. L'art. 2,
          comma 1, lettera a), cosi' recita:
              «1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
                a) «additivi»:   le   sostanze   o   le  preparazioni
          utilizzate  nell'alimentazione  degli animali che hanno una
          piu' delle seguenti finalita' di seguito elencate: omissis»