Art. 2. Definizioni 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: a) «mangimi»: i prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale; b) «materie prime per mangimi»: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonche' i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele; c) «additivo»: additivo quale definito dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433; d) «premiscele»: le miscele di additivi o le miscele di uno o piu' additivi con sostanze usate come supporto, destinate alla fabbricazione di mangimi; e) «mangimi composti»: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari; f) «mangimi complementari»: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali; g) «mangimi completi»: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, sono sufficienti ad assicurare una razione giornaliera; h) «prodotti destinati all'alimentazione degli animali»: materie prime per mangimi, premiscele, additivi, mangimi ed ogni altro prodotto destinato ad essere utilizzato o gia' utilizzato per l'alimentazione degli animali; i) «razione giornaliera»: la quantita' totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidita' del 12 per cento, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'eta' e di un rendimento determinati, per soddisfare tutti i suoi bisogni; l) «animali»: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo, nonche', gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi; m) «immissione in circolazione» o «circolazione»: la detenzione compresa l'offerta, di prodotti destinati all'alimentazione degli animali a fini di vendita, o altre forme di trasferimento a terzi, a titolo gratuito o oneroso, nonche' la vendita stessa o le altre forme di trasferimento; n) «sostanza indesiderabile»: qualsiasi sostanza o prodotto, ad eccezione dei microrganismi patogeni, presente nel prodotto o sul prodotto destinato all'alimentazione degli animali che costituisce un pericolo potenziale per la salute animale o umana, o per l'ambiente, o che puo' influire sfavorevolmente sull'allevamento.
Note all'art. 2: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 2 novembre 2001, n. 433, vedi note alle premesse. L'art. 2, comma 1, lettera a), cosi' recita: «1. Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «additivi»: le sostanze o le preparazioni utilizzate nell'alimentazione degli animali che hanno una piu' delle seguenti finalita' di seguito elencate: omissis»