Art. 3.
                        Limiti di tolleranza

  1.  Le  sostanze  indesiderabili  elencate  nell'allegato I possono
essere  tollerate  nei  prodotti  destinati  all'alimentazione  degli
animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato.
  2.  Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei
prodotti  destinati  all'alimentazione  degli animali, sia in caso di
superamento  dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati
aumenti   dei   livelli  di  tali  sostanze,  le  Autorita'  preposte
all'espletamento   dei   controlli   ufficiali   di  cui  al  decreto
legislativo 17 giugno 2003, n. 223, in cooperazione con gli operatori
economici,  effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze
indesiderabili.
  3.  Nei  casi  di aumento, anche su segnalazione delle regioni, dei
livelli  delle  sostanze  indesiderabili  di  cui  all'allegato I, il
Ministro  della salute, con proprio decreto, per lo svolgimento delle
indagini  di  cui  al  comma  2,  stabilisce  le soglie di intervento
nell'allegato II.
  4.  Il  Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e
agli  altri  Stati  membri  tutte le informazioni e tutti i risultati
pertinenti  relativi  alla  fonte  di  sostanze indesiderabili e alle
misure  adottate  per  ridurre  o  per eliminare il contenuto di tali
sostanze.  Le  suddette  informazioni sono trasmesse nel quadro della
relazione  annuale che deve essere inoltrata alla Commissione europea
conformemente   alle   disposizioni   dell'articolo  18  del  decreto
legislativo  17 giugno  2003,  n. 223. Le informazioni sono trasmesse
prontamente se hanno rilevanza immediata per gli Stati membri.
  5.  Il  prodotto  detossificato  destinato  all'alimentazione degli
animali deve essere conforme alle disposizioni di cui all'allegato I.
 
          Note all'art. 3:
              - Il  decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, reca:
          «Attuazione   delle   direttive   2000/77/CE  e  2001/46/CE
          relative  all'organizzazione  dei  controlli  ufficiali nel
          settore  dell'alimentazione  animale.»  L'art.  181,  cosi'
          recita:
              «Art.  18  (Comunicazioni).  -  1.  Ferme  restando  le
          specifiche  competenze  delle  amministrazioni  preposte ai
          controlli   e   l'obbligo   d'informazione   reciproca,  il
          Ministero della salute costituisce l'organo di collegamento
          fra   le   amministrazioni  interessate  e  la  Commissione
          europea.
              2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno, il Ministro
          della   salute   trasmette  alla  Commissione  europea  una
          relazione   dettagliata   sui   risultati   conseguiti  dal
          programma    di   cui   all'art.   17   predisposta   dalle
          amministrazioni  addette  al  controllo.  Di tale relazione
          sono informate le amministrazioni partecipanti al programma
          di controllo.
              3. Nella relazione dovranno essere specificati:
                a) criteri di elaborazione del programma;
                b) numero e natura dei controlli effettuati;
                c) risultati    dei    controlli,   con   particolare
          riferimento  al  numero  e  alla  natura  delle  infrazioni
          accertate;
                d) azioni  intraprese  in  caso  di  accertamento  di
          infrazioni.»