Art. 3. Limiti di tolleranza 1. Le sostanze indesiderabili elencate nell'allegato I possono essere tollerate nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali soltanto alle condizioni previste da tale allegato. 2. Per ridurre o eliminare le fonti di sostanze indesiderabili nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sia in caso di superamento dei livelli massimi fissati, sia quando sono riscontrati aumenti dei livelli di tali sostanze, le Autorita' preposte all'espletamento dei controlli ufficiali di cui al decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, in cooperazione con gli operatori economici, effettuano indagini per identificare le fonti di sostanze indesiderabili. 3. Nei casi di aumento, anche su segnalazione delle regioni, dei livelli delle sostanze indesiderabili di cui all'allegato I, il Ministro della salute, con proprio decreto, per lo svolgimento delle indagini di cui al comma 2, stabilisce le soglie di intervento nell'allegato II. 4. Il Ministero della salute trasmette alla Commissione europea e agli altri Stati membri tutte le informazioni e tutti i risultati pertinenti relativi alla fonte di sostanze indesiderabili e alle misure adottate per ridurre o per eliminare il contenuto di tali sostanze. Le suddette informazioni sono trasmesse nel quadro della relazione annuale che deve essere inoltrata alla Commissione europea conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223. Le informazioni sono trasmesse prontamente se hanno rilevanza immediata per gli Stati membri. 5. Il prodotto detossificato destinato all'alimentazione degli animali deve essere conforme alle disposizioni di cui all'allegato I.
Note all'art. 3: - Il decreto legislativo 17 giugno 2003, n. 223, reca: «Attuazione delle direttive 2000/77/CE e 2001/46/CE relative all'organizzazione dei controlli ufficiali nel settore dell'alimentazione animale.» L'art. 181, cosi' recita: «Art. 18 (Comunicazioni). - 1. Ferme restando le specifiche competenze delle amministrazioni preposte ai controlli e l'obbligo d'informazione reciproca, il Ministero della salute costituisce l'organo di collegamento fra le amministrazioni interessate e la Commissione europea. 2. Anteriormente al 1° aprile di ogni anno, il Ministro della salute trasmette alla Commissione europea una relazione dettagliata sui risultati conseguiti dal programma di cui all'art. 17 predisposta dalle amministrazioni addette al controllo. Di tale relazione sono informate le amministrazioni partecipanti al programma di controllo. 3. Nella relazione dovranno essere specificati: a) criteri di elaborazione del programma; b) numero e natura dei controlli effettuati; c) risultati dei controlli, con particolare riferimento al numero e alla natura delle infrazioni accertate; d) azioni intraprese in caso di accertamento di infrazioni.»