Art. 4. Provvedimenti in caso di aumento del limite massimo 1. Se il Ministero della salute constata, a seguito di nuovi dati o di una nuova valutazione dei dati esistenti, che una quantita' massima stabilita nell'allegato I, oppure una sostanza indesiderabile non menzionata in tale allegato, presenta un pericolo per la salute animale o umana o per l'ambiente, riduce provvisoriamente tale livello massimo, stabilisce un livello massimo o vieta la presenza di tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, informando immediatamente la Commissione europea e gli altri Stati membri, nonche' le amministrazioni interessate, precisando i motivi della decisione. 2. La decisione di cui al comma 1 e' mantenuta fino all'adozione di apposite disposizioni da parte del Consiglio o della Commissione europea.