Art. 4.
         Provvedimenti in caso di aumento del limite massimo

  1. Se il Ministero della salute constata, a seguito di nuovi dati o
di  una  nuova  valutazione  dei  dati  esistenti,  che una quantita'
massima stabilita nell'allegato I, oppure una sostanza indesiderabile
non  menzionata  in tale allegato, presenta un pericolo per la salute
animale  o  umana  o  per  l'ambiente,  riduce  provvisoriamente tale
livello massimo, stabilisce un livello massimo o vieta la presenza di
tale sostanza nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali,
informando  immediatamente  la  Commissione europea e gli altri Stati
membri,  nonche'  le amministrazioni interessate, precisando i motivi
della decisione.
  2. La decisione di cui al comma 1 e' mantenuta fino all'adozione di
apposite  disposizioni  da  parte  del  Consiglio o della Commissione
europea.