Art. 5.
                        Divieto di diluizione

  1.  I  prodotti  destinati  all'alimentazione degli animali, il cui
contenuto  di  sostanza  indesiderabile  supera  il  livello  massimo
fissato  nell'allegato  I,  non  possono essere mescolati, a scopo di
diluizione,  con  lo  stesso  prodotto o con altri prodotti destinati
all'alimentazione degli animali.