Art. 8.
                    Importazioni ed esportazioni

  1.  I  prodotti  destinati  all'alimentazione degli animali possono
essere  importati  nella  Comunita'  europea, messi in circolazione o
utilizzati soltanto se sono di qualita' sana, genuina e commerciabile
e,  se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la
salute   umana   o   animale  o  per  l'ambiente  e  non  influiscono
sfavorevolmente sull'allevamento.
  2. Non possono essere considerati conformi alle disposizioni di cui
al  comma 1  i  prodotti destinati all'alimentazione degli animali il
cui  contenuto  di  sostanze  indesiderabili  non  rispetti i livelli
massimi fissati nell'allegato I.
  3.  Il  Ministero della salute puo' respingere verso il Paese terzo
esportatore,  in  conformita' all'articolo 12 del regolamento (CE) n.
178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002,
le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente decreto.
  4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, anche ai fini
dell'esportazione,  ai  prodotti  destinati  all'alimentazione  degli
animali.
 
          Note all'art. 8:
              - Il regolamento (CE) n. 178/2002 e' pubblicato in GUCE
          legge n. 031 del 1° febbraio 2002. L'art. 12, cosi' recita:
              «Art. 12 (Alimenti e mangimi esportati dalla Comunita).
          - 1. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla
          Comunita'  per essere immessi sul mercato di un paese terzo
          devono   rispettare   le   pertinenti   disposizioni  della
          legislazione  alimentare,  salvo  diversa indicazione delle
          autorita'  del  paese importatore o diversa disposizione di
          leggi,  regolamenti,  norme,  codici  di  condotta  e altre
          procedure  giuridiche  e  amministrative  eventualmente  in
          vigore in detto paese.
              In  altre circostanze, ad eccezione del caso in cui gli
          alimenti  siano  dannosi  per la salute o i mangimi siano a
          rischio,  detti alimenti e mangimi possono essere esportati
          o  riesportati soltanto qualora le autorita' competenti del
          paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente
          dopo  essere  state pienamente informate dei motivi e delle
          circostanze  per  cui  non e' stato possibile immettere gli
          alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario.
              2. Laddove  si applichino le disposizioni di un accordo
          bilaterale  concluso  tra la Comunita' o uno dei suoi Stati
          membri e un paese terzo, gli alimenti e i mangimi esportati
          dalla  Comunita' o da detto Stato membro nel paese terzo in
          questione devono rispettare dette disposizioni.»