Art. 8. Importazioni ed esportazioni 1. I prodotti destinati all'alimentazione degli animali possono essere importati nella Comunita' europea, messi in circolazione o utilizzati soltanto se sono di qualita' sana, genuina e commerciabile e, se utilizzati correttamente, non costituiscono un pericolo per la salute umana o animale o per l'ambiente e non influiscono sfavorevolmente sull'allevamento. 2. Non possono essere considerati conformi alle disposizioni di cui al comma 1 i prodotti destinati all'alimentazione degli animali il cui contenuto di sostanze indesiderabili non rispetti i livelli massimi fissati nell'allegato I. 3. Il Ministero della salute puo' respingere verso il Paese terzo esportatore, in conformita' all'articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, le partite di mangimi non conformi ai requisiti del presente decreto. 4. Le disposizioni del presente decreto si applicano, anche ai fini dell'esportazione, ai prodotti destinati all'alimentazione degli animali.
Note all'art. 8: - Il regolamento (CE) n. 178/2002 e' pubblicato in GUCE legge n. 031 del 1° febbraio 2002. L'art. 12, cosi' recita: «Art. 12 (Alimenti e mangimi esportati dalla Comunita). - 1. Gli alimenti e i mangimi esportati o riesportati dalla Comunita' per essere immessi sul mercato di un paese terzo devono rispettare le pertinenti disposizioni della legislazione alimentare, salvo diversa indicazione delle autorita' del paese importatore o diversa disposizione di leggi, regolamenti, norme, codici di condotta e altre procedure giuridiche e amministrative eventualmente in vigore in detto paese. In altre circostanze, ad eccezione del caso in cui gli alimenti siano dannosi per la salute o i mangimi siano a rischio, detti alimenti e mangimi possono essere esportati o riesportati soltanto qualora le autorita' competenti del paese di destinazione vi abbiano acconsentito espressamente dopo essere state pienamente informate dei motivi e delle circostanze per cui non e' stato possibile immettere gli alimenti o mangimi in questione sul mercato comunitario. 2. Laddove si applichino le disposizioni di un accordo bilaterale concluso tra la Comunita' o uno dei suoi Stati membri e un paese terzo, gli alimenti e i mangimi esportati dalla Comunita' o da detto Stato membro nel paese terzo in questione devono rispettare dette disposizioni.»