Art. 9. Sanzioni 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,chiunque prepara per uso proprio, per conto terzi o, comunque,per la distribuzione per il consumo, detiene a fini di vendita, vende, pone in vendita o mette altrimenti in commercio prodotti destinati all'alimentazione degli animali contenenti sostanze indesiderabili non rispondenti alle prescrizioni ed ai limiti stabiliti nel presente decreto, e' punito con l'ammenda da Euro 15.493,70 a Euro 61.970,00. 2. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, alla stessa pena di cui al comma 1 soggiace chiunque mescola, a scopo di diluizione, i prodotti destinati all'alimentazione degli animali, il cui contenuto di sostanze indesiderabili supera il livello massimo fissato nell'allegato I, con lo stesso prodotto o con altri prodotti destinati all'alimentazione degli animali. 3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 non si applicano le disposizioni dell'articolo 162 del codice penale. 4. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, l'autorita' competente puo' ordinare la sospensione dell'attivita' per un periodo non superiore a tre mesi. In caso di reiterazione della violazione, l'autorita' competente dispone la sospensione dell'attivita' per un periodo da tre mesi ad un anno. In caso di condanna per i reati di cui ai commi 1 e 2, se il fatto e' di particolare gravita' e da esso e' derivato pericolo per la salute, l'autorita' competente dispone la chiusura definitiva dello stabilimento o dell'esercizio; in tale caso, il titolare dello stabilimento o dell'esercizio non puo' ottenere una nuova autorizzazione allo svolgimento della stessa attivita' o di attivita' analoga per la durata di cinque anni.