Art. 10.
     Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura
  1.  Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la
pesca  e  l'acquacoltura  disciplinandone  competenze,  modalita'  di
funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con
le  Capitanerie  di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini
di  cui  all'articolo  105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo
1998,  n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di
sanita' veterinaria.
  2.  Le  regioni  garantiscono  una  disciplina  armonizzata  per la
regolamentazione  delle Commissioni consultive locali di cui al comma
1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
 
          Nota all'art. 10:
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  105,  comma 6, del
          decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112:
              «6.  Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia
          di  diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti
          locali  si  avvalgono  degli  uffici  delle  capitanerie di
          porto.».