Art. 10. Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura 1. Le regioni istituiscono le Commissioni consultive locali per la pesca e l'acquacoltura disciplinandone competenze, modalita' di funzionamento e composizione, e prevedendo il necessario raccordo con le Capitanerie di porto presenti sul loro territorio, anche ai fini di cui all'articolo 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ed assicurando la presenza di un esperto in materia di sanita' veterinaria. 2. Le regioni garantiscono una disciplina armonizzata per la regolamentazione delle Commissioni consultive locali di cui al comma 1, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Nota all'art. 10: - Si riporta il testo dell'art. 105, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: «6. Per lo svolgimento di compiti conferiti in materia di diporto nautico e pesca marittima le regioni e gli enti locali si avvalgono degli uffici delle capitanerie di porto.».