Art. 11.
             Statistiche della pesca e dell'acquacoltura
  1.  Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali, Direzione
generale  per  la  pesca  e  l'acquacoltura,  nell'ambito  dei propri
compiti  istituzionali  e  senza  nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio  dello  Stato,  sentiti  l'istituto  nazionale di statistica
(ISTAT)  e  gli organismi nazionali e regionali competenti in materia
di  statistiche  della  pesca  e dell'acquacoltura, facenti parte del
sistema  statistico  nazionale  (SISTAN),  predispone,  tenendo conto
delle  esigenze  informative  istituzionali  comunitarie, nazionali e
regionali,  i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti
il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di
rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la
fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome.
  2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza
di pesca in qualita' di armatore, e' tenuto a presentare, nei tempi e
nei  modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le
dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.