Art. 11. Statistiche della pesca e dell'acquacoltura 1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, nell'ambito dei propri compiti istituzionali e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, sentiti l'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e gli organismi nazionali e regionali competenti in materia di statistiche della pesca e dell'acquacoltura, facenti parte del sistema statistico nazionale (SISTAN), predispone, tenendo conto delle esigenze informative istituzionali comunitarie, nazionali e regionali, i programmi di produzione dei dati statistici riguardanti il settore della pesca e dell'acquacoltura e le relative procedure di rilevazione, e ne cura la divulgazione, assicurando in particolare la fruizione delle informazioni acquisite a regioni e province autonome. 2. L'imprenditore ittico di cui all'articolo 6, titolare di licenza di pesca in qualita' di armatore, e' tenuto a presentare, nei tempi e nei modi previsti dalle pertinenti norme comunitarie e nazionali, le dichiarazioni concernenti le catture e gli sbarchi.