Art. 12.
      Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche
  1.  Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il
perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a),  b)  e  f),  coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli
impegni  derivanti  dalla  partecipazione  agli organismi di gestione
internazionali,  ed indica le priorita' di intervento funzionali alle
esigenze   di   tutela   delle   risorse   ittiche,   anche  mediante
l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione.
  2.  Le  misure di sostenibilita', razionalizzazione dello sforzo di
pesca  e capacita' della flotta nazionale sono fondate principalmente
sulla   regolamentazione  dei  sistemi  di  pesca,  tempi  di  pesca,
caratteristiche  tecniche  delle  imbarcazioni  e  degli  attrezzi di
pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati.
  3.  In  conformita'  con  le  norme comunitarie, il Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali  promuove  lo  studio  di  piani di
protezione  delle  risorse  ittiche e l'adozione di piani di gestione
della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori
e consorzi di imprenditori ittici.
  4.  Al  fine  di  garantire  la  corretta  gestione  delle  risorse
biologiche   acquatiche   con   effetti   sulla  conservazione  degli
ecosistemi  marini,  l'amministrazione  centrale,  di concerto con le
amministrazioni  regionali,  definisce  con decreto ministeriale, per
l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo
sviluppo  dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle
interazioni  tra  acquacoltura  e  attivita'  di  pesca, favorendo la
sostenibilita' delle integrazioni produttive.
  5.  Il controllo sulle misure di sostenibilita', di cui al comma 2,
e'  esercitato  dal  Ministero  delle politiche agricole e forestali,
Direzione  generale  per  la  pesca  e  l'acquacoltura, garantendo il
rispetto  delle  norme  e  degli  obiettivi  gestionali comunitari ed
internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento
autorizzatorio  all'esercizio  della  pesca  professionale  di cui ai
regolamenti  (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n.
3690/93  del  Consiglio,  del  20  dicembre  1993,  e  n. 2930/86 del
Consiglio,  del  22  settembre  1986,  e successive modificazioni. La
proprieta'  o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo
sufficiente per ottenere la licenza di pesca.
  6.  L'esercizio  delle  pesche  tradizionali,  in  regime di deroga
autorizzata  dalla  Commissione  europea,  e'  a  titolo  oneroso con
ammontare   e   destinazione  degli  oneri  stabiliti  dal  Programma
nazionale.
  7.  In  relazione alle attivita' di acquacoltura marina, esercitate
in   ambienti  costieri  di  particolare  rilievo  ecologico  per  la
conservazione  della  biodiversita'  e  delle risorse biologiche, con
riflessi  sulla  pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli
salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di
Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono
i  provvedimenti  finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed
alla tutela delle attivita' dall'inquinamento.
 
          Note all'art. 12:
              - Il  regolamento  CEE  n.  3760/92  del  Consiglio del
          20 dicembre  1992, regolamento del Consiglio che istituisce
          un  regime  comunitario  della pesca e dell'acquicoltura e'
          pubblicato  nella  G.U.C.E.  31 dicembre  1992,  n.  L 389.
          Entrato in vigore il 1° gennaio 1993.
              - Il  regolamento (CE) n. 3690/93 del 20 dicembre 1993,
          regolamento   del   Consiglio   che  istituisce  un  regime
          comunitario   che   stabilisce   le   norme  relative  alle
          informazioni  minime  che  devono figurare nelle licenze di
          pesca  e'  pubblicato  nella  G.U.C.E. 31 dicembre 1993, n.
          341. Entrato in vigore il 1° gennaio 1994.
              - Il  regolamento  (CEE)  n.  2930/86 del Consiglio del
          22 settembre  1986, regolamento del Consiglio che definisce
          le  caratteristiche  dei  pescherecci  e'  pubblicato nella
          G.U.C.E.  25 settembre  1986,  n. 274. Entrato in vigore il
          1° dicembre 1986.