Art. 12. Misure di conservazione e gestione delle risorse ittiche 1. Il Programma nazionale definisce gli obiettivi specifici per il perseguimento delle finalita' di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e f), coerentemente con gli indirizzi comunitari e con gli impegni derivanti dalla partecipazione agli organismi di gestione internazionali, ed indica le priorita' di intervento funzionali alle esigenze di tutela delle risorse ittiche, anche mediante l'incentivazione di Piani di protezione e Piani di gestione. 2. Le misure di sostenibilita', razionalizzazione dello sforzo di pesca e capacita' della flotta nazionale sono fondate principalmente sulla regolamentazione dei sistemi di pesca, tempi di pesca, caratteristiche tecniche delle imbarcazioni e degli attrezzi di pesca, delle aree di pesca e dei quantitativi pescati. 3. In conformita' con le norme comunitarie, il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove lo studio di piani di protezione delle risorse ittiche e l'adozione di piani di gestione della pesca da parte delle associazioni, organizzazioni di produttori e consorzi di imprenditori ittici. 4. Al fine di garantire la corretta gestione delle risorse biologiche acquatiche con effetti sulla conservazione degli ecosistemi marini, l'amministrazione centrale, di concerto con le amministrazioni regionali, definisce con decreto ministeriale, per l'armonizzazione delle politiche gestionali locali, i principi per lo sviluppo dell'acquacoltura marina responsabile ed il controllo delle interazioni tra acquacoltura e attivita' di pesca, favorendo la sostenibilita' delle integrazioni produttive. 5. Il controllo sulle misure di sostenibilita', di cui al comma 2, e' esercitato dal Ministero delle politiche agricole e forestali, Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura, garantendo il rispetto delle norme e degli obiettivi gestionali comunitari ed internazionali, anche attraverso le licenze di pesca, unico documento autorizzatorio all'esercizio della pesca professionale di cui ai regolamenti (CEE) n. 3760/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, n. 3690/93 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, e n. 2930/86 del Consiglio, del 22 settembre 1986, e successive modificazioni. La proprieta' o il possesso di una nave da pesca non costituisce titolo sufficiente per ottenere la licenza di pesca. 6. L'esercizio delle pesche tradizionali, in regime di deroga autorizzata dalla Commissione europea, e' a titolo oneroso con ammontare e destinazione degli oneri stabiliti dal Programma nazionale. 7. In relazione alle attivita' di acquacoltura marina, esercitate in ambienti costieri di particolare rilievo ecologico per la conservazione della biodiversita' e delle risorse biologiche, con riflessi sulla pesca marittima, come stagni, lagune costiere, valli salse da pesca del Nord Adriatico (Comacchio, Delta del Po, Lagune di Venezia, Marano e Grado), i programmi di cui all'articolo 5 prevedono i provvedimenti finalizzati al controllo dell'impatto ambientale ed alla tutela delle attivita' dall'inquinamento.
Note all'art. 12: - Il regolamento CEE n. 3760/92 del Consiglio del 20 dicembre 1992, regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario della pesca e dell'acquicoltura e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1992, n. L 389. Entrato in vigore il 1° gennaio 1993. - Il regolamento (CE) n. 3690/93 del 20 dicembre 1993, regolamento del Consiglio che istituisce un regime comunitario che stabilisce le norme relative alle informazioni minime che devono figurare nelle licenze di pesca e' pubblicato nella G.U.C.E. 31 dicembre 1993, n. 341. Entrato in vigore il 1° gennaio 1994. - Il regolamento (CEE) n. 2930/86 del Consiglio del 22 settembre 1986, regolamento del Consiglio che definisce le caratteristiche dei pescherecci e' pubblicato nella G.U.C.E. 25 settembre 1986, n. 274. Entrato in vigore il 1° dicembre 1986.