Art. 13.
            Misure di sostegno creditizio e assicurativo
  1.   Le  regioni  possono  promuovere,  nell'ambito  della  propria
autonomia  e  nel  rispetto della normativa comunitaria in materia di
aiuti  di  stato,  innovativi  strumenti  finanziari, di garanzia del
credito,  ovvero  assicurativi,  finalizzati  al sostegno del settore
della   pesca   e   dell'acquacoltura.  Allo  scopo,  possono  essere
destinate,  senza  nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le
occorrenti  risorse  finanziarie  a  valere  sulle disponibilita' del
Fondo  centrale  per  il  credito  peschereccio,  istituito presso il
Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, Direzione generale
per  la  pesca  e  l'acquacoltura,  con  amministrazione  autonoma  e
gestione  fuori  bilancio,  ai  sensi  dell'articolo 9 della legge 25
novembre 1971, n. 1041.
 
          Nota all'art. 13:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  9  della  legge
          25 novembre   1971,   n.  1041,  recante:  «Gestioni  fuori
          bilancio nell'ambito delle Amministrazioni dello Stato»:
              «Art.  9.  -  Tutte le gestioni fuori bilancio comunque
          denominate  ed  organizzate, compresi i fondi di rotazione,
          regolate  da  leggi speciali sono condotte con le modalita'
          stabilite    dalle    particolari   disposizioni   che   le
          disciplinano, salvo quanto disposto in materia di controllo
          e di rendicontazione dai commi successivi.
              Per   le  gestioni  fuori  bilancio  di  cui  al  comma
          precedente  il  bilancio consuntivo o il rendiconto annuale
          e'   soggetto  al  controllo  della  competente  ragioneria
          centrale e della Corte dei conti.
              Per  i  comitati,  le commissioni e gli altri organi in
          seno  alle Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con
          ordinamento   autonomo,   che,   in   base   a  particolari
          disposizioni  di legge, gestiscono fondi anche in parte non
          stanziati  nel bilancio dello Stato, il bilancio consuntivo
          o  il  rendiconto  annuale  della  gestione  e' soggetto al
          controllo di cui al comma precedente.
              La  Ragioneria  centrale  e  la  Corte  dei conti hanno
          facolta'   di   disporre   gli   accertamenti  diretti  che
          riterranno necessari (I rendiconti annuali saranno allegati
          al rendiconto generale dello Stato).
              Per  la  gestione delle somme dovute a norma di legge a
          personale   delle  Amministrazioni  statali  per  attivita'
          istituzionali esplicate per conto e nell'interesse di terzi
          o  di altre amministrazioni anche oltre l'orario normale di
          ufficio  o  fuori  dei  luoghi di ordinario svolgimento del
          servizio,  devono essere presentati rendiconti trimestrali,
          da assoggettare al controllo di cui al secondo comma.
              I   rendiconti   o   i   bilanci  di  cui  al  presente
          articolo devono  essere  resi  anche  se non previsti dalle
          leggi speciali.
              Il  Ministero  del  tesoro  ha facolta' di disporre gli
          accertamenti  che ritenga necessari, anche durante il corso
          della gestione.».