Art. 14.
   Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura
  1.  Presso  il  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali,
Direzione  generale  per  la  pesca e l'acquacoltura, e' istituito il
Fondo di solidarieta' nazionale della pesca e dell'acquacoltura.
  2.  Le risorse del Fondo sono destinate, con le modalita' di cui al
presente articolo, ad interventi finanziari in favore di:
    a) imprenditori ittici, di cui all'articolo 6, che abbiano subito
gravi  danni alle strutture, ivi compreso l'affondamento del natante,
e/o    alla   produzione,   conseguenti   a   calamita',   avversita'
metereologiche e meteo-marine di carattere eccezionale;
    b) eredi diretti dei marittimi imbarcati sulle navi da pesca o di
addetti  agli impianti di acquacoltura in mare, deceduti per cause di
servizio  o  a  seguito  di  affondamento per avversita' meteo marine
dell'unita' da pesca o asservita agli impianti.
  3.  La  dotazione  del  Fondo  e' stabilita dal Programma nazionale
nell'ambito  della ripartizione delle relative risorse. Il Fondo puo'
disporre  contributi, nei limiti previsti dai regolamenti comunitari,
sui premi correlati a polizze per la copertura assicurativa dei danni
alle imprese, di cui all'articolo 6, connessi ad eventi accidentali o
non prevedibili.
  4.  Su  richiesta  di  una  o  piu'  associazioni  nazionali  delle
cooperative  della  pesca,  delle imprese di pesca e delle imprese di
acquacoltura,  il  Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali
dispone,  per  il  tramite  degli  istituti  scientifici  di  settore
operanti nel Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) o dell'Istituto
centrale  per  la  ricerca  applicata al mare (ICRAM), l'accertamento
delle  condizioni per gli interventi di cui al comma 2, al fine della
dichiarazione,  con  proprio  decreto,  dello stato di calamita' o di
avversita' meteomarina.
  5.  Per  gli interventi di cui al comma 2, lettera b), la richiesta
puo'  essere  effettuata  tramite  le  organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori maggiormente rappresentative a livello nazionale.
  6.  Con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali,
sentita  la  Commissione  di  cui  all'articolo  3, sono individuati,
previa  intesa  con  le  regioni e le province autonome, i criteri di
attuazione  in  base  al principio di adeguatezza, differenziazione e
sussidiarieta'  di  cui  all'articolo  118  della Costituzione, anche
contemplando,  per  il  pagamento  degli  interventi  finanziari,  la
possibilita'  di  avvalersi  delle  Capitanerie  di  porto o di altro
soggetto.
  7.  Le  disposizioni dell'articolo 15 della legge 24 dicembre 1976,
n.  898,  recante  la nuova regolamentazione delle servitu' militari,
con particolare riferimento al quinto comma del medesimo articolo 15,
si applicano anche allo sgombero di specchi d'acqua interni e marini.
 
          Nota all'art. 14:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  15  della  legge
          24 dicembre  1976, n. 898, recante: "Nuova regolamentazione
          delle servitu' militari":
              "Art.  15.  - Per il tempo strettamente necessario allo
          svolgimento  di  esercitazioni,  il comandante territoriale
          puo'  disporre,  per  motivi  di  pubblica  incolumita', lo
          sgombero  e  l'occupazione  di  immobili  ed  il divieto di
          accedervi,   lo  sgombero  di  specchi  d'acqua  e  imporre
          limitazioni alla circolazione stradale.
              I  relativi  provvedimenti  debbono  essere  comunicati
          almeno  trenta giorni prima al prefetto della provincia, al
          sindaco   dei   comuni  interessati  e  al  comitato  misto
          paritetico.  Nel caso che le esercitazioni interessino aree
          ricadenti  in  foreste demaniali, la comunicazione va fatta
          anche  agli uffici ai quali compete l'amministrazione delle
          medesime.
              Nei  casi  di  urgente  necessita',  gli  sgomberi,  le
          occupazioni  e  le  limitazioni  di  cui al primo comma del
          presente  articolo possono  essere  disposte,  con  effetto


          immediato,    dal   comandante   di   corpo,   che   dovra'
          sollecitamente  provvedere  alle  comunicazioni  di  cui al
          precedente comma.
              Detti   provvedimenti   devono   essere  resi  pubblici
          mediante  affissione  all'albo pretorio comunale e mediante
          affissione  di  manifesti  murali  in  luoghi  pubblici  di
          normale frequenza.
              Al  pagamento  degli  indennizzi  per gli sgomberi e le
          occupazioni  di  immobili  nonche'  per  eventuali danni si
          provvede   con  le  modalita'  previste  dall'ultimo  comma
          dell'art. 7.
              La  misura  dell'indennizzo per i lavoratori dipendenti
          e'  pari  al salario corrente; per i lavoratori autonomi e'
          rapportata   alla   retribuzione  spettante  ai  lavoratori
          dipendenti  con qualifica o specializzazione corrispondente
          o affine.".