Art. 15.
                     Comunicazione istituzionale
  1.   Nel  Programma  nazionale  e'  dato  riconoscimento  al  ruolo
strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela
della   concorrenza  attraverso  la  predisposizione  di  un  insieme
coordinato  di  azioni  pubbliche, ispirate ai principi della legge 7
giugno  2000,  n.  150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione
alimentare,  alla  valorizzazione  della  qualita'  della  produzione
ittica   nazionale   ed   alla   divulgazione   delle  iniziative  ed
opportunita' del mercato nazionale ed estero.
  2.  L'insieme  delle  azioni  di  cui al comma 1, predisposto anche
tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni
nazionali  delle  imprese  di  pesca, delle imprese di acquacoltura e
delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilita' di
accesso  alle  informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali
per l'acquisizione delle medesime opportunita' di sviluppo produttivo
e  per  la  salvaguardia  della libera concorrenza in coerenza con le
norme  comunitarie  discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g),
del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato
con  legge  14  ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed
informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.
 
          Note all'art. 15:
              - La  legge  7 giugno  2000,  n. 150, reca: «Disciplina
          delle  attivita'  di  informazione e di comunicazione delle
          pubbliche amministrazioni».
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g),
          del  citato  trattato  istitutivo della Comunita' economica
          europea.
              «1.  Ai  fini  enunciati  all'art.  2,  l'azione  della
          Comunita'  comporta,  alle  condizioni  e  secondo il ritmo
          previsti dal presente trattato:
                (omissis);
                g) un  regime  inteso  a garantire che la concorrenza
          non sia falsata nel mercato interno;».