Art. 15. Comunicazione istituzionale 1. Nel Programma nazionale e' dato riconoscimento al ruolo strategico della comunicazione istituzionale in funzione della tutela della concorrenza attraverso la predisposizione di un insieme coordinato di azioni pubbliche, ispirate ai principi della legge 7 giugno 2000, n. 150, e finalizzate alla sicurezza e all'educazione alimentare, alla valorizzazione della qualita' della produzione ittica nazionale ed alla divulgazione delle iniziative ed opportunita' del mercato nazionale ed estero. 2. L'insieme delle azioni di cui al comma 1, predisposto anche tenendo conto delle indicazioni e dei dati forniti dalle associazioni nazionali delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura e delle cooperative della pesca, deve garantire la pari possibilita' di accesso alle informazioni da parte di tutti gli operatori nazionali per l'acquisizione delle medesime opportunita' di sviluppo produttivo e per la salvaguardia della libera concorrenza in coerenza con le norme comunitarie discendenti dall'articolo 3, comma 1, lettera g), del Trattato istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni, ed informare il consumatore ai fini di una scelta responsabile.
Note all'art. 15: - La legge 7 giugno 2000, n. 150, reca: «Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni». - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lettera g), del citato trattato istitutivo della Comunita' economica europea. «1. Ai fini enunciati all'art. 2, l'azione della Comunita' comporta, alle condizioni e secondo il ritmo previsti dal presente trattato: (omissis); g) un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato interno;».