Art. 17.
                   Promozione dell'associazionismo
  1.  Allo  scopo  di  favorire lo sviluppo e la valorizzazione della
produzione  ittica  nazionale,  tutelare  la  concorrenzialita' delle
imprese   di   settore   sui  mercati  nazionali  ed  internazionali,
promuovere    l'associazionismo    nel    settore   della   pesca   e
dell'acquacoltura  nazionali,  nonche'  delle  attivita' connesse, il
Programma   nazionale   prevede   il   finanziamento   di  specifiche
iniziative,  ivi  compresi  i  contratti  di  programma,  i  progetti
sperimentali e le convenzioni per la fornitura di servizi al settore,
sulla  base  di  programmi  annuali  o  pluriennali predisposti dalle
associazioni  nazionali  riconosciute  delle imprese di pesca e delle
imprese di acquacoltura.