Art. 19.
               Valutazione dei risultati dei programmi

  1.  I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e
18,   definiscono  gli  obiettivi,  gli  strumenti  e  le  misure  di
intervento  che  si intendono perseguire in coerenza con il Programma
nazionale di cui all'articolo 4.
  2.  Il  Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni
dalla  sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura
dei  programmi,  nonche'  i  criteri di valutazione e le modalita' di
controllo  per  la  successiva  approvazione dei programmi stessi. Il
Tavolo  azzurro  e'  chiamato,  altresi',  ad  esprimersi annualmente
sull'andamento  dei  programmi,  di  cui  al comma 1, e sui risultati
raggiunti.