Art. 19. Valutazione dei risultati dei programmi 1. I programmi annuali e pluriennali di cui agli articoli 16, 17 e 18, definiscono gli obiettivi, gli strumenti e le misure di intervento che si intendono perseguire in coerenza con il Programma nazionale di cui all'articolo 4. 2. Il Tavolo azzurro di cui all'articolo 2, entro sessanta giorni dalla sua costituzione, propone le linee guida relative alla stesura dei programmi, nonche' i criteri di valutazione e le modalita' di controllo per la successiva approvazione dei programmi stessi. Il Tavolo azzurro e' chiamato, altresi', ad esprimersi annualmente sull'andamento dei programmi, di cui al comma 1, e sui risultati raggiunti.