Art. 2. Tavolo azzurro 1. Per la determinazione degli obiettivi e delle linee generali della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per la concertazione permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' istituito il "Tavolo azzurro". 2. Il Tavolo azzurro e' coordinato dal Ministro delle politiche agricole e forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e' composto dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni e delle province autonome, dai presidenti di ciascuna associazione nazionale delle cooperative della pesca, delle imprese di pesca, delle imprese di acquacoltura, dai segretari generali di ciascuna organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa a livello nazionale, da un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio. 3. Il Tavolo azzurro e' sentito, altresi', sui criteri e le strategie del Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonche' in relazione ad ogni altra finalita' per la quale il Ministro delle politiche agricole e forestali o il Sottosegretario di Stato delegato, ne ravvisi 1'opportunita'. 4. La partecipazione al Tavolo azzurro e alle Commissioni e ai Comitati di cui agli articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito delle attivita' istituzionali degli organismi di provenienza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Nota all'art. 2: [D1] - Il testo dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38, e' riportato nelle note alle premesse.