Art. 2.
                           Tavolo azzurro

  1.  Per  la  determinazione  degli obiettivi e delle linee generali
della politica nazionale della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per
la  concertazione  permanente di cui all'articolo 1, comma 2, lettera
a),  della  legge  7  marzo  2003,  n.  38,  e'  istituito il "Tavolo
azzurro".
  2.  Il  Tavolo  azzurro  e' coordinato dal Ministro delle politiche
agricole  e  forestali o dal Sottosegretario di Stato delegato, ed e'
composto  dagli assessori alla pesca e all'acquacoltura delle regioni
e  delle  province  autonome, dai presidenti di ciascuna associazione
nazionale  delle  cooperative  della  pesca,  delle imprese di pesca,
delle  imprese  di  acquacoltura,  dai segretari generali di ciascuna
organizzazione   sindacale  maggiormente  rappresentativa  a  livello
nazionale,  da  un rappresentante del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio.
  3.  Il  Tavolo  azzurro  e'  sentito,  altresi',  sui  criteri e le
strategie  del  Programma nazionale di cui all'articolo 4, nonche' in
relazione  ad  ogni  altra  finalita'  per la quale il Ministro delle
politiche   agricole  e  forestali  o  il  Sottosegretario  di  Stato
delegato, ne ravvisi 1'opportunita'.
  4.  La  partecipazione  al  Tavolo  azzurro e alle Commissioni e ai
Comitati  di  cui  agli  articoli 3, 9 e 10 e' assicurata nell'ambito
delle  attivita'  istituzionali degli organismi di provenienza, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
 
          Nota all'art. 2:
          [D1]      - Il  testo  dell'art.  1,  comma  2, della legge
          7 marzo 2003, n. 38, e' riportato nelle note alle premesse.