Art. 20.
          Tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale
  1.   Nel   Programma   nazionale,   con   particolare   riferimento
all'articolo  18,  e'  data priorita' ai seguenti obiettivi di tutela
dell'occupazione  e  sostenibilita' sociale nel settore della pesca e
dell'acquacoltura:
    a)  promuovere  studi  di  settore,  di monitoraggio, adeguamento
professionale   e   sicurezza   del   lavoro,  nonche'  progetti  per
l'introduzione   coerentemente   con  le  politiche  del  lavoro,  di
opportune  forme  di  tutela  in  favore  dei  lavoratori della pesca
marittima;
    b)  semplificare  le  procedure  inerenti  alla  comunicazione di
imbarco  in  sostituzione  di  un  marittimo  arruolato  che  risulti
temporaneamente  assente  per  uno  dei motivi previsti dall'articolo
2110 del codice civile.
 
          Nota all'art. 20:
              - Si riporta l'art. 2110 del codice civile:
              «Art.    2110    (Infortunio,   malattia,   gravidanza,
          puerperio). -  In  caso  di  infortunio,  di  malattia,  di
          gravidanza  o  di  puerperio,  se  la  legge  (o  le  norme
          corporative)   non   stabiliscono   forme   equivalenti  di
          previdenza  o  di  assistenza,  e'  dovuta al prestatore di
          lavoro  la  retribuzione o un'indennita' nella misura e per
          il  tempo  determinati  dalle  leggi  speciali (dalle norme
          corporative), dagli usi o secondo equita'.
              Nei  casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore
          ha  diritto  di  recedere  dal  contratto a norma dell'art.
          2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme
          corporative), dagli usi o secondo equita'.
              Il  periodo  di  assenza dal lavoro per una delle cause
          anzidette   deve   essere   computato   nell'anzianita'  di
          servizio.».