Art. 20. Tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale 1. Nel Programma nazionale, con particolare riferimento all'articolo 18, e' data priorita' ai seguenti obiettivi di tutela dell'occupazione e sostenibilita' sociale nel settore della pesca e dell'acquacoltura: a) promuovere studi di settore, di monitoraggio, adeguamento professionale e sicurezza del lavoro, nonche' progetti per l'introduzione coerentemente con le politiche del lavoro, di opportune forme di tutela in favore dei lavoratori della pesca marittima; b) semplificare le procedure inerenti alla comunicazione di imbarco in sostituzione di un marittimo arruolato che risulti temporaneamente assente per uno dei motivi previsti dall'articolo 2110 del codice civile.
Nota all'art. 20: - Si riporta l'art. 2110 del codice civile: «Art. 2110 (Infortunio, malattia, gravidanza, puerperio). - In caso di infortunio, di malattia, di gravidanza o di puerperio, se la legge (o le norme corporative) non stabiliscono forme equivalenti di previdenza o di assistenza, e' dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o un'indennita' nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equita'. Nei casi indicati nel comma precedente, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto a norma dell'art. 2118, decorso il periodo stabilito dalla legge (dalle norme corporative), dagli usi o secondo equita'. Il periodo di assenza dal lavoro per una delle cause anzidette deve essere computato nell'anzianita' di servizio.».