Art. 21.
                     Intesa tra Stato e regioni
  1.  Entro  ventiquattro  mesi  dalla  data di entrata in vigore del
presente decreto, il Governo e le regioni sottoscrivono un accordo ai
sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
per  lo svolgimento dell'attivita' amministrativa inerente al settore
della   pesca  e  dell'acquacoltura  non  disciplinate  dal  presente
decreto,  in  considerazione delle specifiche esigenze di unitarieta'
della   regolamentazione   del   settore  dell'economia  ittica,  del
principio  di  leale  collaborazione  tra lo Stato e le regioni e dei
principi di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione.
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano nel
rispetto  e  nei  limiti  degli statuti di autonomia e delle relative
norme di attuazione.
 
          Note all'art. 21:
              - Si riporta l'art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
          1997,  n.  281,  recante: «Definizione ed ampliamento delle
          attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra
          lo  Stato,  le  regioni  e le province autonome di Trento e
          Bolzano  ed  unificazione,  per  le materie ed i compiti di
          interesse  comune  delle  regioni,  delle  province  e  dei
          comuni,   con   la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali»:
              «Art.  4  (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome  di  Trento  e  Bolzano). - 1.  Governo, regioni e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio  di  leale  collaborazione e nel perseguimento di
          obiettivi   di  funzionalita',  economicita'  ed  efficacia
          dell'azione  amministrativa,  possono concludere in sede di
          Conferenza  Stato-regioni  accordi,  al  fine di coordinare
          l'esercizio   delle   rispettive   competenze   e  svolgere
          attivita' di interesse comune.
              2.   Gli  accordi  si  perfezionano  con  l'espressione
          dell'assenso  del  Governo e dei presidenti delle regioni e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.».
              - Si riporta il testo dell'art. 118 della Costituzione:
              «Art. 118. - Le funzioni amministrative sono attribuite
          ai  comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
          siano conferite a province, citta' metropolitane, regioni e
          Stato,   sulla   base   dei   principi  di  sussidiarieta',
          differenziazione ed adeguatezza.
              I  comuni,  le  province e le citta' metropolitane sono
          titolari  di  funzioni  amministrative  proprie e di quelle
          conferite   con  legge  statale  o  regionale,  secondo  le
          rispettive competenze.
              La  legge statale disciplina forme di coordinamento fra
          Stato  e  regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
          del secondo comma dell'art. 117, e disciplina inoltre forme
          di  intesa  e  coordinamento nella materia della tutela dei
          beni culturali.
              Stato, regioni, citta' metropolitane, province e comuni
          favoriscono  l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
          associati,  per  lo  svolgimento  di attivita' di interesse
          generale, sulla base del principio di sussidiarieta'.».