Art. 23.
                          Abrogazione norme
  1.  A  decorrere  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente
decreto,  sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n.
41;  legge  5  febbraio  1992,  n.  72; legge 14 luglio 1965, n. 963,
limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana.  E'  fatto  obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo
osservare.
    Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004
                               CIAMPI
                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Alemanno,   Ministro   delle  politiche
                              agricole e forestali
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 23:
              - La  legge  17 febbraio  1982,  n.  41,  abrogata  dal
          presente   decreto   legislativo   recava:  «Piano  per  la
          razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima».
              - La   legge  5 febbraio  1992,  n.  72,  abrogata  dal
          presente decreto legislativo recava: «Fondo di solidarieta'
          nazionale della pesca».
              - Gli  articoli 2,  3,  4,  5,  6,  7  e  8 della legge
          14 luglio  1965, n. 963, (Disciplina della pesca marittima)
          abrogati   dal   presente  decreto  legislativo,  recavano,
          rispettivamente:
              «Art. 2. (Organi di studio e ricerca)».
              «Art.  3.  (Addestramento professionale ed insegnamento
          di discipline applicate alla pesca)».
              «Art. 4. (Studi e indagini sulla pesca)».
              «Art. 5. (Commissione consultiva centrale)».
              «Art.  6.  (Composizione  della  Commissione consultiva
          centrale)».
              «Art. 7. Commissioni consultive locali)».
              «Art.  8.  (Commissioni  consultive locali per la pesca
          marittima)».