Art. 23. Abrogazione norme 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate le seguenti norme: legge 17 febbraio 1982, n. 41; legge 5 febbraio 1992, n. 72; legge 14 luglio 1965, n. 963, limitatamente agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare. Dato a Roma, addi' 26 maggio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Castelli
Note all'art. 23: - La legge 17 febbraio 1982, n. 41, abrogata dal presente decreto legislativo recava: «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima». - La legge 5 febbraio 1992, n. 72, abrogata dal presente decreto legislativo recava: «Fondo di solidarieta' nazionale della pesca». - Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 14 luglio 1965, n. 963, (Disciplina della pesca marittima) abrogati dal presente decreto legislativo, recavano, rispettivamente: «Art. 2. (Organi di studio e ricerca)». «Art. 3. (Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca)». «Art. 4. (Studi e indagini sulla pesca)». «Art. 5. (Commissione consultiva centrale)». «Art. 6. (Composizione della Commissione consultiva centrale)». «Art. 7. Commissioni consultive locali)». «Art. 8. (Commissioni consultive locali per la pesca marittima)».