Art. 3.
    Commissione consultiva centrale per la pesca e l'acquacoltura
  1.   La   Commissione   consultiva   centrale   per   la   pesca  e
l'acquacoltura,  presieduta  dal  Ministro delle politiche agricole e
forestali  o  dal  Sottosegretario di Stato delegato, e' composta dal
Direttore  generale  per  la  pesca  e  l'acquacoltura e dai seguenti
membri:
    a)  due  dirigenti  della  Direzione  generale  per  la  pesca  e
l'acquacoltura;
    b)  un  dirigente del Dipartimento economico della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
    c)  un  dirigente  del  Ministero  del  lavoro  e delle politiche
sociali;
    d) un dirigente del Ministero della salute;
    e)  un  dirigente  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
    f) un dirigente del Ministero dell'economia e delle finanze;
    g) un dirigente del Ministero delle attivita' produttive;
    h) un dirigente del Ministero della difesa;
    i) un dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
    j)  un ufficiale del Comando generale del Corpo delle capitanerie
di porto, di grado non inferiore a Capitano di Vascello;
    k)  quindici  dirigenti  del  settore  pesca e acquacoltura delle
regioni  designati  dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano;
    l)   nove   rappresentanti  della  cooperazione  designati  dalle
associazioni nazionali delle cooperative della pesca comparativamente
piu' rappresentative;
    m)  quattro rappresentanti designati dalle associazioni nazionali
delle imprese di pesca comparativamente piu' rappresentative;
    n)  due  rappresentanti  designati  dalle  associazioni nazionali
delle imprese di acquacoltura comparativamente piu' rappresentative;
    o)   un  rappresentante  della  pesca  sportiva  designato  dalle
organizzazioni  nazionali  della pesca sportiva comparativamente piu'
rappresentative;
    p)  sei  rappresentanti  designati dalle organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
    q)    un   rappresentante   delle   associazioni   nazionali   di
organizzazioni di produttori costituite ai sensi del regolamento (CE)
n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999;
    r)  due  rappresentanti  della ricerca scientifica applicata alla
pesca  e  all'acquacoltura  designati  dal  Ministro  delle politiche
agricole e forestali;
    s)  un  rappresentante  della  ricerca scientifica applicata alla
pesca  e  all'acquacoltura  designato  dal  Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
    t)  due  rappresentanti  della ricerca scientifica applicata alla
pesca e all'acquacoltura designati dal Ministro dell'ambiente e della
tutela  del  territorio,  di  cui  uno  dell'Istituto centrale per la
ricerca scientifica applicata al mare (ICRAM);
    u)  due  rappresentanti  della ricerca scientifica applicata alla
pesca  e  all'acquacoltura  delle  regioni designati dalla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
  2.  La  Commissione  e'  chiamata  a  dare  pareri  sui decreti del
Ministro  delle politiche agricole e forestali, o del Sottosegretario
di  Stato  delegato, finalizzati alla tutela e gestione delle risorse
ittiche  ed in relazione ad ogni argomento per il quale il presidente
ne ravvisi l'opportunita'.
  3.  Il  presidente  puo' invitare, alle riunioni della Commissione,
gli   assessori   regionali   per   la   pesca  e  l'acquacoltura,  i
rappresentanti  dei Ministeri e degli enti interessati agli argomenti
posti all'ordine del giorno ed esperti del settore.
  4.  La  Commissione  ha durata triennale ed e' nominata con decreto
del Ministro delle politiche agricole e forestali.
 
          Nota all'art. 3:
              - Il   regolamento  (CE)  104/2000  del  Consiglio  del
          17 dicembre 1999, reca: «Regolamento del Consiglio relativo
          all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  dei
          prodotti  della  pesca  e  dell'acquacoltura.»  (Pubblicato
          nella  G.U.C.E. 21 gennaio 2000, n. L 17. Entrato in vigore
          il 10 febbraio 2000).