Art. 5.
                      Programmazione di settore
  1.  Il  Ministro  delle  politiche agricole e forestali, sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con la
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento e di Bolzano, previa consultazione del
Tavolo   azzurro   di  cui  all'articolo  2,  propone  al  CIPE,  per
l'approvazione  di  cui al comma 3, il "Programma nazionale triennale
della  pesca  e  l'acquacoltura",  di  seguito  denominato "Programma
nazionale", contenente gli interventi di competenza nazionale.
  2. Le regioni e le province autonome predispongono, altresi', entro
il   31   dicembre   dell'anno   precedente   ciascun   triennio   di
programmazione  nazionale  di  cui  al comma 1, i programmi regionali
della  pesca  e  dell'acquacoltura,  o  gli  eventuali aggiornamenti,
contenenti l'indicazione degli interventi di competenza da realizzare
con le proprie dotazioni di bilancio.
  3.  Entro  il  31  ottobre  dell'anno  precedente  il  triennio  di
programmazione,   il   CIPE   approva   il  Programma  nazionale  con
l'indicazione   delle   dotazioni   finanziarie   nazionali,  nonche'
dell'eventuale   destinazione   di   risorse   aggiuntive   ai  sensi
dell'articolo 119 della Costituzione.
 
          Nota all'art. 5:
              - Si riporta il testo dell'art. 119 della Costituzione:
              «Art.   119   (I   comuni,   le   province,  le  citta'
          metropolitane  e  le regioni hanno autonomia finanziaria di
          entrata  e  di  spesa).  - I comuni, le province, le citta'
          metropolitane   e   le   regioni  hanno  risorse  autonome.
          Stabiliscono  e  applicano  tributi  ed  entrate propri, in
          armonia  con  la  Costituzione  e  secondo  i  principi  di
          coordinamento   della   finanza   pubblica  e  del  sistema
          tributario.  Dispongono  di compartecipazioni al gettito di
          tributi erariali riferibile al loro territorio.
              La  legge  dello Stato istituisce un fondo perequativo,
          senza  vincoli  di destinazione, per i territori con minore
          capacita' fiscale per abitante.
              Le  risorse  derivanti  dalle  fonti  di  cui  ai commi
          precedenti consentono ai comuni, alle province, alle citta'
          metropolitane e alle regioni di finanziare integralmente le
          funzioni pubbliche loro attribuite.
              Per  promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
          solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
          e  sociali,  per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
          della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
          esercizio  delle  loro  funzioni,  lo Stato destina risorse
          aggiuntive  ed  effettua  interventi  speciali in favore di
          determinati   comuni,   province,  citta'  metropolitane  e
          regioni.
              I  comuni,  le  province,  le citta' metropolitane e le
          regioni  hanno  un proprio patrimonio, attribuito secondo i
          principi  generali  determinati  dalla  legge  dello Stato.
          Possono  ricorrere  all'indebitamento  solo  per finanziare
          spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
          sui prestiti dagli stessi contratti.».