Art. 6.
                         Imprenditore ittico
  1.  L'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e'
sostituito dal seguente:
  "Art.  2  (Imprenditore  ittico).  -  1. E' imprenditore ittico chi
esercita,  in  forma singola o associata o societaria, l'attivita' di
pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi
acquatici  in  ambienti  marini,  salmastri  o  dolci  e le attivita'
connesse di cui all'articolo 3.
  2.  Si  considerano,  altresi',  imprenditori  di cui al comma 1 le
cooperative   di  imprenditori  ittici  ed  i  loro  consorzi  quando
utilizzano   prevalentemente  prodotti  dei  soci  ovvero  forniscono
prevalentemente  ai  medesimi beni e servizi diretti allo svolgimento
delle attivita' di cui al medesimo comma 1.
  3.  Sono  considerati,  altresi', imprenditori ittici gli esercenti
attivita'  commerciali  di  prodotti ittici derivanti prevalentemente
dal diretto esercizio delle attivita' di cui al comma 1.
  4. Ai fini dell'effettivo esercizio delle attivita' di cui al comma
1, si applicano le disposizioni della vigente normativa in materia di
iscrizioni, abilitazioni ed autorizzazioni.
  5.   Fatte   salve   le  piu'  favorevoli  disposizioni  di  legge,
l'imprenditore ittico e' equiparato all'imprenditore agricolo.
  6. L'autocertificazione di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto
legislativo  27  luglio 1999, n. 271, sostituisce a tutti gli effetti
ogni adempimento tecnico e formale ivi previsto.
  7.   Ai   fini   dell'applicazione  delle  agevolazioni  fiscali  e
previdenziali   e   della   concessione  di  contributi  nazionali  e
regionali,  l'imprenditore ittico e' tenuto ad applicare i pertinenti
contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro  e le leggi sociali e di
sicurezza sul lavoro.
  8. Le concessioni di aree demaniali marittime e loro pertinenze, di
zone di mare territoriale, destinate all'esercizio delle attivita' di
acquacoltura,  sono  rilasciate per un periodo iniziale di durata non
inferiore  a  quella  del  piano  di ammortamento dell'iniziativa cui
pertiene  la  concessione,  secondo  i  principi  ed i criteri per il
contenimento  dell'impatto  ambientale  ai sensi dell'articolo 37 del
decreto  legislativo  11  maggio  1999,  n. 152, e tenuto conto delle
linee  guida  adottate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.".
 
          Note all'art. 6:
              - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del decreto
          legislativo  27 luglio  1999, n. 271, recante: «Adeguamento
          della  normativa  sulla  sicurezza  e salute dei lavoratori
          marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali,
          a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485»:
              «4.  Per le unita' adibite ai servizi tecnico-nautici e
          portuali,   per  le  navi  o  unita'  mercantili  nuove  ed
          esistenti  di  stazza lorda inferiore a 200 e per quelle da
          pesca  nuove  ed esistenti di lunghezza inferiore a 24 m, o
          con  equipaggio  fino a sei unita' di tabella di armamento,
          la  documentazione  di  cui  al comma 2, autocertificata da
          parte  dell'armatore  o dal proprietario, non e' inviata al
          Ministero  per  l'approvazione  ma e' conservata a bordo ed
          esibita  a  richiesta degli organi di vigilanza, al fine di
          verificarne  la  conformita' alle disposizioni del presente
          decreto.».
              - Si   riporta  il  titolo  dell'art.  37  del  decreto
          legislativo  11 maggio 1999, n. 152, recante: «Disposizioni
          sulla  tutela  delle  acque dall'inquinamento e recepimento
          della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle
          acque  reflue  urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa
          alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai
          nitrati provenienti da fonti agricole»:
              «Art.     37     (Impianti     di     acquacoltura    e
          piscicoltura). - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente,
          di  concerto  con i Ministri per le politiche agricole, dei
          lavori    pubblici,   dell'industria,   del   commercio   e
          dell'artigianato,   della  sanita'  e,  previa  intesa  con
          Conferenza  permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le
          regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
          individuati i criteri relativi al contenimento dell'impatto
          sull'ambiente  derivante  dalle attivita' di acquacoltura e
          di piscicoltura.».