Art. 7.
                         Attivita' connesse
  1.  L'articolo 3 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e'
sostituito dal seguente:
  "Art. 3 (Attivita' connesse a quelle di pesca). - 1. Si considerano
connesse  alle  attivita' di pesca, purche' non prevalenti rispetto a
queste  ed effettuate dall'imprenditore ittico mediante l'utilizzo di
prodotti  provenienti in prevalenza dalla propria attivita' di pesca,
ovvero  di  attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate
nell'impresa ittica, le seguenti attivita':
    a)  imbarco  di persone non facenti parte dell'equipaggio su navi
da pesca a scopo turistico-ricreativo, denominata: "pescaturismo";
    b)  attivita' di ospitalita', ricreative, didattiche, culturali e
di  servizi,  finalizzate  alla  corretta  fruizione degli ecosistemi
acquatici e vallivi, delle risorse della pesca e dell'acquacoltura, e
alla  valorizzazione  degli  aspetti  socio-culturali  delle  imprese
ittiche  e  di  acquacoltura,  esercitata  da imprenditori, singoli o
associati,  attraverso  l'utilizzo  della  propria  abitazione  o  di
struttura  nella disponibilita' dell'imprenditore stesso, denominata:
"ittiturismo";
    c)    la    prima   lavorazione   dei   prodotti   del   mare   e
dell'acquacoltura,    la   conservazione,   la   trasformazione,   la
distribuzione   e   la  commercializzazione,  nonche'  le  azioni  di
promozione e valorizzazione.
  2.  Alle  opere  ed  alle  strutture  destinate  all'ittiturismo si
applicano  le  disposizioni  di cui all'articolo 19, commi 2 e 3, del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
di  edilizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno  2001, n. 380, nonche' all'articolo 24, comma 2, della legge 5
febbraio   1992,   n.   104,   relativamente  all'utilizzo  di  opere
provvisionali  per  l'accessibilita' ed il superamento delle barriere
architettoniche.
  3.  L'imbarco  di  persone  di  cui  al  comma  1,  lettera  a), e'
autorizzato dall'autorita' marittima dell'ufficio di iscrizione della
nave  da  pesca  secondo  le  modalita'  fissate  dalle  disposizioni
vigenti.".
 
          Note all'art. 7:
              - Si  riporta  il  testo dell'art. 19, commi 2 e 3, del
          testo  unico delle disposizioni legislative e regolamentari
          in   materia   di   edilizia,  approvato  con  decreto  del
          Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380:
              «2.  Il  permesso di costruire relativo a costruzioni o
          impianti  destinati  ad attivita' turistiche, commerciali e
          direzionali  o  allo  svolgimento  di  servizi  comporta la
          corresponsione  di  un  contributo pari all'incidenza delle
          opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'art. 16,
          nonche'  una  quota non superiore al 10 per cento del costo
          documentato  di  costruzione da stabilirsi, in relazione ai
          diversi  tipi di attivita', con deliberazione del consiglio
          comunale.
              3.  Qualora  la destinazione d'uso delle opere indicate
          nei commi precedenti, nonche' di quelle nelle zone agricole
          previste  dall'art. 17, venga comunque modificata nei dieci
          anni  successivi  all'ultimazione dei lavori, il contributo
          di    costruzione    e'   dovuto   nella   misura   massima
          corrispondente  alla  nuova  destinazione,  determinata con
          riferimento al momento dell'intervenuta variazione.».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  24, comma 2, della
          legge  5 febbraio  1992, n. 104, recante: «Legge-quadro per
          l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti delle
          persone handicappate»:
              «2.  Per  gli  edifici  pubblici  e  privati  aperti al
          pubblico  soggetti  ai  vincoli di cui alle leggi 1° giugno
          1939,  n.  1089,  e  successive  modificazioni, e 29 giugno
          1939,  n.  1497,  e  successive  modificazioni,  nonche' ai
          vincoli  previsti  da  leggi  speciali  aventi  le medesime
          finalita',   qualora   le   autorizzazioni  previste  dagli
          articoli 4  e  5  della  citata  legge  n. 13 del 1989, non
          possano  venire concesse, per il mancato rilascio del nulla
          osta  da  parte  delle autorita' competenti alla tutela del
          vincolo,  la  conformita'  alle norme vigenti in materia di
          accessibilita'    e    di    superamento   delle   barriere
          architettoniche    puo'   essere   realizzata   con   opere
          provvisionali,  come  definite  dall'art. 7 del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  7 gennaio  1956, n. 164, nei
          limiti della compatibilita' suggerita dai vincoli stessi.».