Art. 8.
   Procedimenti ai sensi dell'articolo 88 del Trattato istitutivo
                       della Comunita' europea
  1.  Gli aiuti di Stato previsti da norme nazionali e regionali sono
notificati  per  il  tramite della Rappresentanza permanente d'Italia
presso  l'Unione  europea  nel rispetto dell'articolo 88 del Trattato
istitutivo della Comunita' economica europea, ratificato con legge 14
ottobre 1957, n. 1203, e successive modificazioni.
 
          Nota all'art. 8:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  88  del  trattato
          25 marzo   1957   che   istituisce  la  Comunita'  europea,
          ratificato  con  legge  n.  1203/1957 (Versione consolidata
          pubblicata  nella  G.U.C.E.  24 dicembre 2002, n. C 325. Il
          presente  testo,  in  vigore dal 1° febbraio 2003, e' cosi'
          integrato con le modifiche apportate dal trattato di Nizza,
          firmato il 26 febbraio 2001):
              «Art.  88. - 1.  La  Commissione  procede con gli Stati
          membri  all'esame  permanente dei regimi di aiuti esistenti
          in  questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune
          misure  richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento
          del mercato comune.
              2.  Qualora  la  Commissione,  dopo  aver intimato agli
          interessati  di  presentare  le loro osservazioni, constati
          che  un  aiuto  concesso  da  uno  Stato,  o mediante fondi
          statali,  non  e' compatibile con il mercato comune a norma
          dell'art.  87,  oppure  che  tale  aiuto e' attuato in modo
          abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o
          modificarlo nel termine da essa fissato.
              Qualora  lo  Stato  in  causa  non  si  conformi a tale
          decisione  entro  il  termine  stabilito,  la Commissione o
          qualsiasi  altro  Stato interessato puo' adire direttamente
          la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.
              A   richiesta   di  uno  Stato  membro,  il  Consiglio,
          deliberando  all'unanimita',  puo'  decidere  che un aiuto,
          istituito  o  da  istituirsi da parte di questo Stato, deve
          considerarsi  compatibile  con il mercato comune, in deroga
          alle  disposizioni  dell'art.  87  o  ai regolamenti di cui
          all'art.  89,  quando circostanze eccezionali giustifichino
          tale  decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
          riguardi  di tale aiuto, la procedura prevista dal presente
          paragrafo,   primo   comma,   la   richiesta   dello  Stato
          interessato  rivolta  al  Consiglio  avra'  per  effetto di
          sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si
          sia pronunciato al riguardo.
              Tuttavia,  se  il Consiglio non si e' pronunciato entro
          tre   mesi  dalla  data  della  richiesta,  la  Commissione
          delibera.
              3.  Alla  Commissione  sono  comunicati, in tempo utile
          perche'  presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a
          istituire  o  modificare  aiuti. Se ritiene che un progetto
          non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'art.
          87,  la  Commissione  inizia  senza  indugio  la  procedura
          prevista   dal   paragrafo   precedente.  Lo  Stato  membro
          interessato non puo' dare esecuzione alle misure progettate
          prima  che  tale  procedura  abbia condotto a una decisione
          finale.».