Art. 9.
       Ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca
                         e all'acquacoltura
  1.  Il  Ministero delle politiche agricole e forestali, avvalendosi
del  gruppo  composto dai rappresentanti della ricerca scientifica di
cui  all'articolo  3, comma 1, lettere r), s), t) e u), definisce gli
indirizzi  di ricerca in materia di pesca e acquacoltura, finalizzati
a  sostenere  il conseguimento degli obiettivi previsti dal Programma
nazionale,  con particolare riferimento al perseguimento di quelli di
cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d).
  2.   Per   le  attivita'  di  ricerca  e  studio  finalizzate  alla
realizzazione  del  Programma,  di cui al comma 1, il Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali,  Direzione generale per la pesca e
l'acquacoltura,  si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio  dello  Stato,  di  istituti  scientifici,  ivi  compresi  i
consorzi  nazionali  di settore promossi dalle associazioni nazionali
delle cooperative della pesca.
  3.  I risultati delle ricerche eseguite sono esaminati dal Comitato
di  cui  al  comma  4  che  riferisce, con le proprie valutazioni, al
Ministro  delle  politiche  agricole  e  forestali,  al quale ne puo'
proporre la pubblicazione.
  4.   Il   Comitato   per   la   ricerca   applicata  alla  pesca  e
all'acquacoltura  e' presieduto dal direttore generale per la pesca e
1'acquacoltura ed e' composto da:
    a)  due  dirigenti  della  Direzione  generale  per  la  pesca  e
l'acquacoltura, di cui uno responsabile del settore ricerca;
    b)  tre  esperti  in ricerche applicate al settore, designati dal
Ministro delle politiche agricole e forestali;
    c)  un  esperto  in  ricerche applicate al settore, designato dal
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;
    d)  un esperto in sanita' veterinaria e degli alimenti, designato
dal Ministro della salute;
    e)  un  esperto  in  ricerche applicate al settore, designato dal
Ministro delle attivita' produttive;
    f)  tre esperti dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica
applicata al mare (ICRAM);
    g)  un esperto in ricerche applicate al settore dell'Istituto per
la  nutrizione,  designato  dal  Ministro  delle politiche agricole e
forestali;
    h)  due esperti in ricerche applicate al settore, designati dalla
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, di cui uno per le regioni a
statuto speciale e uno per le regioni a statuto ordinario;
    i)  un  esperto  in ricerche applicate al settore, scelto tra una
terna  designata  dal  Consiglio  nazionale delle ricerche tra propri
ricercatori;
    j)  un  esperto  in  ricerca  applicata  al  settore per ciascuna
associazione nazionale delle cooperative della pesca;
    k)  un  esperto  in  ricerche  applicate  al  settore,  designato
dall'associazione  nazionale  delle imprese di pesca comparativamente
piu' rappresentativa;
    l)  un  esperto  in ricerca applicata al settore, designato dalle
associazioni  delle  imprese  di  acquacoltura  comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale;
    m)  un  esperto in ricerche applicate al settore, designato dalle
organizzazioni   sindacali   dei   lavoratori  comparativamente  piu'
rappresentative a livello nazionale.
  5.  Il  Comitato  e'  chiamato,  inoltre,  ad  esprimersi  su  ogni
questione   relativa   a  studi,  ricerche  e  indagini  che  abbiano
importanza  scientifica  di rilievo nazionale e interregionale per la
pesca o siano funzionali alla disciplina giuridica del settore.
  6.  Il  Comitato ha durata triennale ed e' nominato con decreto del
Ministro delle politiche agricole e forestali.