Art. 12.
                       Testimoni di giustizia
  1.  L'atto  di  cui  all'articolo  9, comma 1, recante il contenuto
delle  speciali  misure  di  protezione  e  dei programmi speciali di
protezione,   viene   predisposto  tenendo  conto  della  particolare
condizione dei testimoni e delle loro esigenze specifiche.
  2. Quando il testimone di giustizia e' ammesso alle misure speciali
di  protezione,  la  Commissione  centrale  puo'  adottare interventi
contingenti,   anche   di  carattere  economico,  per  agevolarne  il
reinserimento  sociale,  ai  sensi  dell'articolo  13, comma 4, della
legge 15 marzo 1991, n. 82.
  3. La Commissione fornisce il supporto, tecnico e di consulenza, ai
testimoni  per  l'accesso alle misure economiche previste dalla legge
7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44.
  4.  La  Commissione,  a  mezzo  del Prefetto, cura che il testimone
permanga  nella  localita'  di  origine  e  prosegua  o  riprenda  le
attivita' ivi svolte, sempre che non sussistano esigenze di sicurezza
che  rendano necessario il trasferimento in un luogo protetto, a cura
del Servizio centrale di protezione.
  5.  La Commissione incontra periodicamente, di propria iniziativa o
su  richiesta  degli interessati, i testimoni di giustizia sottoposti
alle misure speciali di protezione o al programma, per verificarne le
esigenze e per individuare le soluzioni piu' adeguate.
 
          Note all'art. 12:
              - Per il testo dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge
          15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla
          legge  15 marzo  1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note
          alle premesse), v. nelle note all'art. 1.
              - La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca: «Disposizioni in
          materia di usura».
              - La legge 23 febbraio 1999, n. 44, reca: «Disposizioni
          concernenti  il  Fondo di solidarieta' per le vittime delle
          richieste estorsive e dell'usura».