Art. 12. Testimoni di giustizia 1. L'atto di cui all'articolo 9, comma 1, recante il contenuto delle speciali misure di protezione e dei programmi speciali di protezione, viene predisposto tenendo conto della particolare condizione dei testimoni e delle loro esigenze specifiche. 2. Quando il testimone di giustizia e' ammesso alle misure speciali di protezione, la Commissione centrale puo' adottare interventi contingenti, anche di carattere economico, per agevolarne il reinserimento sociale, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della legge 15 marzo 1991, n. 82. 3. La Commissione fornisce il supporto, tecnico e di consulenza, ai testimoni per l'accesso alle misure economiche previste dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 e dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44. 4. La Commissione, a mezzo del Prefetto, cura che il testimone permanga nella localita' di origine e prosegua o riprenda le attivita' ivi svolte, sempre che non sussistano esigenze di sicurezza che rendano necessario il trasferimento in un luogo protetto, a cura del Servizio centrale di protezione. 5. La Commissione incontra periodicamente, di propria iniziativa o su richiesta degli interessati, i testimoni di giustizia sottoposti alle misure speciali di protezione o al programma, per verificarne le esigenze e per individuare le soluzioni piu' adeguate.
Note all'art. 12: - Per il testo dell'art. 13, comma 4, del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 (per l'argomento v. nelle note alle premesse), v. nelle note all'art. 1. - La legge 7 marzo 1996, n. 108, reca: «Disposizioni in materia di usura». - La legge 23 febbraio 1999, n. 44, reca: «Disposizioni concernenti il Fondo di solidarieta' per le vittime delle richieste estorsive e dell'usura».