IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 14, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Vista  la  legge  3  febbraio 2003, n. 14, recante disposizioni per
l'adempimento  di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza dell'Italia
alle  Comunita'  europee,  legge  comunitaria  2002 ed in particolare
l'articolo  31,  recante  delega  al  Governo  per l'attuazione della
direttiva  2002/47/CE  del  Parlamento europeo e del Consiglio, del 6
giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria;
  Vista  la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 20 febbraio 2004;
  Acquisiti  i  pareri  delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 14 maggio 2004;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le politiche comunitarie e del
Ministro  dell'economia  e  delle finanze, di concerto con i Ministri
degli affari esteri e della giustizia;
                              E m a n a
                  il seguente decreto legislativo:

                               Art. 1
                             Definizioni

  1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
a) testo unico bancario: il decreto legislativo 1° settembre 1993, n.
   385, e successive modificazioni;
b) testo  unico  della  finanza:  il  decreto legislativo 24 febbraio
   1998, n. 58, e successive modificazioni;
c) attivita'  finanziarie:  il contante e gli strumenti finanziari e,
   con  riferimento  alle  operazioni  connesse  con  le funzioni del
   sistema  delle  banche  centrali  europee  e  dei  sistemi  di cui
   all'articolo  1,  comma  1, lettera r), del decreto legislativo 12
   aprile  2001,  n.  210, le altre attivita' accettate a garanzia di
   tali operazioni;
d) contratto  di  garanzia  finanziaria:  il  contratto di pegno o il
   contratto  di  cessione  del  credito  o  di  trasferimento  della
   proprieta'  di attivita' finanziarie con funzione di garanzia, ivi
   compreso  il contratto di pronti contro termine, e qualsiasi altro
   contratto   di   garanzia   reale   avente  ad  oggetto  attivita'
   finanziarie  e  volto  a  garantire  l'adempimento di obbligazioni
   finanziarie,  allorche' le parti contraenti rientrino in una delle
   seguenti categorie:
   1) autorita' pubbliche, inclusi gli organismi del settore pubblico
   degli Stati membri incaricati della gestione del debito pubblico o
   che  intervengano  in  tale  gestione  o  che  siano autorizzati a
   detenere   conti  dei  clienti,  con  l'esclusione  delle  imprese
   assistite da garanzia pubblica;
   2)  banche  centrali,  la  Banca  centrale  europea,  la Banca dei
   regolamenti  internazionali,  le banche multilaterali di sviluppo,
   come definite all'articolo 1, punto 19, della direttiva 2000/12/CE
   del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio, del 20 marzo 2000, il
   Fondo   monetario  internazionale  e  la  Banca  europea  per  gli
   investimenti;
   3) enti finanziari sottoposti a vigilanza prudenziale, inclusi:
     a) enti creditizi, come definiti dall'articolo 1, punto 1, della
     direttiva  2000/12/CE, inclusi gli enti elencati all'articolo 2,
     paragrafo 3, della medesima direttiva;
     b) imprese di investimento, come definite dall'articolo 1, punto
     2, della direttiva 93/22/CE del Consiglio, del 10 maggio 1993;
     c)  enti  finanziari,  come  definiti  dall'articolo 1, punto 5,
     della direttiva 2000/12/CE;
     d)  imprese  di  assicurazione,  come  definite dall'articolo 1,
     lettera  a),  della  direttiva  92/49/CEE  del Consiglio, del 18
     giugno  1992,  e  dall'articolo  1,  lettera a), della direttiva
     92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992;
     e)  organismi  di  investimento  collettivo in valori mobiliari,
     quali  definiti  dall'articolo  1,  paragrafo 2, della direttiva
     85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985;
     f)  societa'  di  gestione,  quali definite dall'articolo 1-bis,
     paragrafo  2,  della  direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20
     dicembre 1985;
   4)  controparti  centrali,  agenti  di  regolamento  o  stanze  di
   compensazione,   quali  definiti  dalla  direttiva  98/26/CE,  del
   Parlamento  europeo  e del Consiglio, del 19 maggio 1998, articolo
   2,  rispettivamente  alle  lettere  c),  d)  ed  e),  inclusi enti
   analoghi  che  operano  sui  mercati  dei  contratti futures, come
   definiti  dall'articolo  1,  comma  2, lettera f), del testo unico
   della  finanza,  delle  opzioni e dei prodotti finanziari derivati
   non sottoposti a tale direttiva;
   5)  persone  diverse  dalle  persone  fisiche,  incluse  imprese e
   associazioni   prive   di   personalita'   giuridica,  purche'  la
   controparte sia un ente definito ai numeri da 1) a 4);
e) clausola  di  integrazione:  la clausola del contratto di garanzia
   finanziaria   che  prevede  l'obbligo  di  prestare  una  garanzia
   finanziaria o di integrare la garanzia finanziaria gia' prestata:
   1)   in   caso   di   variazione   dell'importo  dell'obbligazione
   finanziaria  garantita,  a  seguito  di  variazione  dei valori di
   mercato  correnti,  o  del  valore  della garanzia originariamente
   prestata;  2) in caso di variazione dell'importo dell'obbligazione
   finanziaria garantita per causa diversa da quella di cui al numero
   1);
f) clausola di interruzione dei rapporti e pagamento del saldo netto,
   clausola  di  "close-out  netting": la clausola di un contratto di
   garanzia  finanziaria o di un contratto che comprende un contratto
   di  garanziafinanziaria  oppure,  in  mancanza  di  una previsione
   contrattuale,  una  norma  di legge in base alla quale, in caso di
   evento determinante l'escussione della garanzia finanziaria:
   1)  le  obbligazioni  diventano immediatamente esigibili e vengono
   convertite  nell'obbligazione  di  versare un importo pari al loro
   valore  corrente  stimato,  oppure  esse sono estinte e sostituite
   dall'obbligazione di versare tale importo, ovvero
   2)  viene  calcolato  il  debito  di  ciascuna parte nei confronti
   dell'altra   con   riguardo  alle  singole  obbligazioni  e  viene
   determinata  la  somma netta globale risultante dal saldo e dovuta
   dalla  parte  il  cui  debito  e'  piu' elevato, ad estinzione dei
   reciproci rapporti;
g) clausola  di  sostituzione:  la clausola del contratto di garanzia
   finanziaria  che  prevede la possibilita' di sostituire in tutto o
   in  parte l'oggetto, nei limiti di valore dei beni originariamente
   costituiti in garanzia;
h) contante:  denaro accreditato su un conto od analoghi crediti alla
   restituzione di denaro, quali i depositi sul mercato monetario;
i) evento determinante l'escussione della garanzia: l'inadempimento o
   qualsiasi  altro  evento  analogo  convenuto  fra  le parti il cui
   verificarsi da' diritto al beneficiario della garanzia, in base al
   contratto  o  per  effetto  di  legge, di procedere all'escussione
   della   garanzia   finanziaria   o  di  attivare  la  clausola  di
   "close-outnetting";
l) garanzia   equivalente:  quando  la  garanzia  ha  ad  oggetto  il
   contante, un ammontare dello stesso importo e nella stessa valuta;
   quando  la  garanzia ha ad oggetto strumenti finanziari, strumenti
   finanziari  del  medesimo  emittente o debitore, appartenenti alla
   medesima  emissione o classe e con stesso importo nominale, stessa
   valuta  e  stessa  descrizione  o, quando il contratto di garanzia
   finanziaria   prevede  il  trasferimento  di  altre  attivita'  al
   verificarsi  di  un  evento  che  riguardi  o  influenzi strumenti
   finanziari   forniti   come  garanzia  finanziaria,  queste  altre
   attivita';
m) legge fallimentare: il regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
n) giorno  e momento di apertura di una procedura di risanamento o di
   liquidazione:  il  giorno  e  il  momento  in cui si producono gli
   effetti  di  sospensione  dei  pagamenti  delle  passivita'  o  di
   restituzione   dei   beni   ai   terzi   secondo  le  disposizioni
   dell'articolo 3, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 12 aprile
   2001, n. 210;
o) obbligazioni  finanziarie:  le  obbligazioni,  anche  condizionali
   ovvero  future,  al  pagamento  di una somma di denaro ovvero alla
   consegna  di  strumenti  finanziari, anche qualora il debitore sia
   persona diversa dal datore della garanzia;
p) obbligazioni  finanziarie  garantite:  le obbligazioni finanziarie
   assistite da un contratto di garanzia finanziaria;
q) prestazione  della  garanzia:  l'avvenuto  compimento  degli atti,
   quali  la  consegna,  il  trasferimento,  la  registrazione  delle
   attivita'  finanziarie, in esito ai quali le attivita' finanziarie
   stesse   risultino   nel   possesso   o  sotto  il  controllo  del
   beneficiario  della  garanzia o di persona che agisce per conto di
   quest'ultimo  o,  nel  caso di pegno o di cessione del credito, la
   notificazione  al  debitore  della costituzione del pegno stesso o
   della cessione, o la loro accettazione da parte del debitore;
r) procedure  di  liquidazione: il fallimento, la liquidazione coatta
   amministrativa,   nonche'   ogni   altra   misura  destinata  alla
   liquidazione  delle  imprese  e  che comportano l'intervento delle
   autorita' amministrative o giudiziarie;
s) procedure   di   risanamento:  l'amministrazione  controllata,  il
   concordato   preventivo,   il  provvedimento  di  sospensione  dei
   pagamenti  delle passivita' e delle restituzioni dei beni ai terzi
   ai  sensi  degli articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, del testo
   unico bancario, e dell'articolo 56, comma 3, del testo unico della
   finanza,  nonche' ogni altra misura destinata al risanamento delle
   imprese e che incide sui diritti dei terzi;
t) strumenti finanziari: gli strumenti finanziati di cui all'articolo
   1,  comma  2, lettere da a) ad e), del testo unico della finanza e
   gli  altri  individuati  con  decreto del Ministro dell'economia e
   delle   finanze,   su   proposta  della  Banca  d'Italia  e  della
   Commissione  nazionale  per  le  societa' e la Borsa, in relazione
   alle  previsioni della direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo
   e del Consiglio, del 6 giugno 2002.
 
                                  Avvertenza:
              Il  testo  delle  note  qui pubblicato e' stato redatto
          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi
          dell'art.   10,   commi   2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e  sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati  il  valore  e l'efficacia degli atti legislativi
          qui trascritti.
              -  Per  le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUCE).
          Note alle premesse:
              -   L'art.   76   della   Costituzione  stabilisce  che
          l'esercizio  della  funzione  legislativa  non  puo' essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo  limitato e per
          oggetti definiti.
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al  Presidente  della Repubblica il potere di promulgare le
          leggi  e  di  emanare i decreti aventi valore di legge ed i
          regolamenti.
              -  La  legge  23 agosto 1988, n. 400, reca: "Disciplina
          dell'attivita'  di  Governo  e ordinamento della Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri".  L'art.  14, comma 1, cosi'
          recita:
                "1.  I  decreti  legislativi  adottati dal Governo ai
          sensi  dell'art.  76  della  Costituzione  sono emanati dal
          Presidente   della   Repubblica  con  la  denominazione  di
          "decreto  legislativo"  e con l'indicazione, nel preambolo,
          della   legge   di  delegazione,  della  deliberazione  del
          Consiglio  dei  Ministri  e  degli  altri  adempimenti  del
          procedimento prescritti dalla legge di delegazione.".
              -  La legge 3 febbraio 2003, n. 14, reca: "Disposizioni
          per  l'adempimento  di obblighi derivanti dall'appartenenza
          dell'Italia   alle  Comunita'  europee.  Legge  comunitaria
          2002.". L'art. 31 cosi' recita:
              "Art.  31  (Delega  al  Governo  per l'attuazione della
          direttiva   2002/47/CE   del   Parlamento   europeo  e  del
          Consiglio,  del  6  giugno  2002,  relativa ai contratti di
          garanzia  finanziaria).  -  1.  Il Governo, su proposta del
          Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  e' delegato ad
          adottare,  entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno
          o   piu'   decreti   legislativi   recanti   le  norme  per
          l'attuazione  della  direttiva  2002/47/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  del 6 giugno 2002, relativa ai
          contratti di garanzia finanziaria.
              2.   L'attuazione   della  direttiva  2002/47/CE  sara'
          informata   ai   principi   in  essa  contenuti  in  merito
          all'ambito   di   applicazione   della   disciplina,   alla
          definizione e al regime giuridico dei contratti di garanzia
          finanziaria,   nonche'   ai  seguenti  principi  e  criteri
          direttivi specifici:
                a)  prevedere  che possano essere parti dei contratti
          anche  i  soggetti  di cui all'art. 1, paragrafo 2, lettera
          e),  della  medesima  direttiva  e  che  ne possano formare
          oggetto  anche  gli strumenti finanziari di cui al medesimo
          art. 1, paragrafo 4, lettera b);
                b)  individuare  le  modalita'  mediante  le quali il
          beneficiario  della  garanzia su strumenti finanziari possa
          realizzarla  mediante appropriazione, ai sensi dell'art. 4,
          paragrafo 2, della medesima direttiva.
              3.  Il  Governo,  al  fine  di garantire un corretto ed
          integrale   recepimento   della  citata  direttiva,  potra'
          coordinare  le  disposizioni  di attuazione della delega di
          cui  al  comma  1  con  le  norme previste dall'ordinamento
          interno   in  materia  di  prestazione  di  garanzie  e  di
          realizzazione  delle  stesse,  eventualmente  adattando  le
          norme   vigenti   nelle   stesse   materie   in  vista  del
          perseguimento delle finalita' della direttiva medesima.
              4.   Dall'attuazione   delle  disposizioni  di  cui  al
          presente  articolo  non  devono  derivare  nuovi o maggiori
          oneri per la finanza pubblica.".
              -  La  direttiva  2002/47/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          168 del 27 giugno 2002.
          Note all'art. 1:
              -  Il  decreto  legislativo  1° settembre 1993, n. 385,
          reca:  "Testo  unico  delle  leggi  in  materia  bancaria e
          creditizia".
              - Il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, reca:
          "Testo    unico    delle   disposizioni   in   materia   di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n. 52".
              -  Il decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, reca:
          "Attuazione  della  direttiva  98/26/CE sulla definitivita'
          degli  ordini  immessi  in  un  sistema  di  pagamento o di
          regolamento  titoli".  L'art. 1, comma 1, lettera r), cosi'
          recita:
              "1. Nel presente decreto legislativo si intendono per:
                a)-q) omissis;
                r)  "sistema":  un  insieme di disposizioni di natura
          contrattuale  o  autoritativa,  in  forza del quale vengono
          eseguiti con regole comuni e accordi standardizzati, ordini
          di    trasferimento    fra    i   partecipanti,   che   sia
          contestualmente:
                  1)  applicabile  a  tre  o piu' partecipanti, senza
          contare un eventuale agente di regolamento, una controparte
          centrale,  una  stanza  di  compensazione o un partecipante
          indiretto;  ovvero  applicabile a due partecipanti, qualora
          cio' sia giustificato sotto il profilo del contenimento del
          rischio sistemico per quanto attiene ai sistemi italiani, o
          nel  caso  in  cui  altri  Stati membri dell'Unione europea
          abbiano  esercitato la facolta' di limitare a due il numero
          dei partecipanti;
                  2)  assoggettato  alla  legge  di  uno Stato membro
          dell'Unione  europea,  scelta  dai  partecipanti o prevista
          dalle  regole  che  lo  disciplinano, in cui almeno uno dei
          partecipanti medesimi abbia la sede legale;
                  3)   designato   come  sistema  e  notificato  alla
          Commissione  europea dallo Stato membro dell'Unione europea
          di cui si applica la legge.".
              -  La  direttiva  2000/12/CE e' pubblicata in GUCE n. L
          126  del  26  maggio  2000.  L'art.  1, punto 1 punto 19, e
          l'art. 2, paragrafo 3, cosi' recitano:
              "1)  "ente  creditizio":  un'impresa  la  cui attivita'
          consiste  nel  ricevere dal pubblico depositi o altri fondi
          rimborsabili e nel concedere crediti per proprio conto.
              Ai  fini  dell'applicazione  della  vigilanza  su  base
          consolidata,  sono  considerati  enti  creditizi  gli  enti
          definiti al primo comma, nonche' tutte le imprese private e
          pubbliche  che  rispondono  a  tale  definizione e che sono
          state autorizzate in un Paese terzo.
              Ai   fini   dell'applicazione  della  vigilanza  e  del
          controllo   dei   grandi   rischi,  sono  considerati  enti
          creditizi  gli  enti  definiti  al primo comma, comprese le
          succursali  di  tali  enti in Paesi terzi, nonche' tutte le
          imprese  private  o pubbliche, comprese le loro succursali,
          che  rispondono alla definizione del primo comma e che sono
          state autorizzate in un Paese terzo;".
              "19)  "banche  multilaterali  di  sviluppo":  la  Banca
          internazionale  per  la  ricostruzione  e  lo sviluppo e la
          Societa'     finanziaria     internazionale,    la    Banca
          interamericana  di sviluppo, la Banca asiatica di sviluppo,
          la  Banca  africana di sviluppo, il Fondo di ristabilimento
          del  Consiglio  d'Europa, la "Nordic Investiment Bank" e la
          Banca  di  sviluppo  dei  Caraibi,  la Banca europea per la
          ricostruzione  e  lo  sviluppo,  il  Fondo  europeo per gli
          investimenti    e    la    Societa'    interamericana    di
          investimento;".
              "3.  Le  disposizioni  della  presente direttiva non si
          applicano alle attivita' svolte:
                dalle banche centrali degli Stati membri;
                dagli uffici dei conti correnti postali;
                in   Belgio:   dall'"Institut  de  reescompte  et  de
          garantie/Herdl-scontering - en Waarborgsinstituut";
                in  Danimarca:  dal "Dansk Eksportfinansieringsfond",
          del  "Danmarks  Skibskreditfond"  e  dal  "Dansk  Landbrugs
          Realkreditfond";
                in  Germania: dalla "Kreditanstalt für Wiederaufbau",
          dagli     organismi     riconosciuti    in    virtu'    del
          "Wohnungsgemeinnüt-zigkeitsgesetz"   quali   organi   della
          politica   nazionale   in  materia  di  alloggi  e  le  cui
          operazioni    bancarie    non   costituiscono   l'attivita'
          principale,  nonche' dagli organismi riconosciuti in virtu'
          della legge succitata quali organismi di interesse pubblico
          in materia di alloggi;
---->  Vedere Nota in lingua greca a pag. 15 della G.U.  <----

                in Spagna: dall'"Instituto de Credito Oficial";
                in    Francia:    dalla   "Caisse   des   depôts   et
          consignations";
                in  Irlanda:  dalle "credit unions" e dalle "friendly
          societies";
                in Italia: dalla "Cassa depositi e prestiti";
                nei  Paesi Bassi: dalla "Nederlandse lnvesteringsbank
          voor   Ontwikkelingslanden   NV",   dalla  "NV  Noordelijke
          Ontwikkelingsmaatschappij",    dalla    "NV   lndustriebank
          Limburgs  Instituut  voor  ontwikkeling  en financiering" e
          dalla "Overijsselse Ontwikkelingsmaatschappij NV";
                in   Austria:   dalle   imprese   riconosciute   come
          associazioni   edilizie   di  interesse  pubblico  e  dalla
          "sterreichische Kontrollbank AG";
                in Portogallo: dalle "Caixas Economicas" esistenti al
          1° gennaio  1986  ad  eccezione  sia  di  quelle  che  sono
          costituite   in   societa'  per  azioni  che  della  "Caixa
          Economica Montepio Geral";
                in  Finlandia:  dalla  "Teollisen  yhteistyn  rahasto
          Oy/Fonden  fr  industriellt  samarbete  Ab",  e dalla "Kera
          Oy/Kera Ab";
                in Svezia: dalla "Svenska Skeppshypotekskassan";
                nel Regno Unito: dalla "National Savings Bank", dalla
          "Commonwealth   Development  Finance  Company  Ltd",  dalla
          "Agricultural  Mortgage  Corporation  Ltd", dalla "Scottish
          Agricultural Securities Corporation Ltd", dai "Crown Agents
          for   overseas   governments  and  administrations",  dalle
          "credit unions" e dalle "municipal banks".".
              - La direttiva 93/22/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 141
          dell'11 giugno 1993. L'art. 1, punto 2, cosi' recita:
              "2)  "impresa  di  investimento": una persona giuridica
          che  esercita  abitualmente  una professione o un'attivita'
          consistente   nel   prestare   a   terzi   un  servizio  di
          investimento a titolo professionale.
              Ai  fini  della  presente  direttiva,  gli Stati membri
          possono includere nel concetto di "impresa di investimento"
          imprese che non sono persone giuridiche:
                se il loro regime giuridico garantisce agli interessi
          dei  terzi  un  livello  di protezione equivalente a quello
          offerto  dalle  persone giuridiche e: a condizione che esse
          formino oggetto di una sorveglianza prudenziale equivalente
          e adeguata alla loro struttura giuridica.
              Tuttavia   dette  persone  fisiche,  quando  forniscono
          servizi  che  implicano  la detenzione di fondi o di valori
          mobiliari   di   terzi,  possono  essere  considerate  come
          un'impresa di investimento ai fini della presente direttiva
          soltanto  se,  fatti  salvi  gli altri requisiti fissati da
          quest'ultima  e  dalla  direttiva  93/6/CEE  soddisfano  le
          condizioni seguenti:
                i  diritti  di proprieta' dei terzi nei confronti dei
          valori  e  dei  fondi  che  appartengono loro devono essere
          salvaguardati,   in   particolare  in  caso  di  insolvenza
          dell'impresa  o  dei  suoi  proprietari,  di  confisca,  di
          compensazione  o  di  qualsiasi  altra azione intentata dai
          creditori dell'impresa o dei suoi proprietari;
                l'impresa  di  investimento  deve  essere  soggetta a
          norme  il  cui  scopo  e'  di assicurare il controllo sulla
          solvibilita', compresa quella dei suoi proprietari;
                i  conti  annuali dell'impresa di investimento devono
          essere  controllati  da  una  o  piu' persone abilitate, in
          virtu'  della  legislazione  nazionale,  alla revisione dei
          conti;
                quando  un'impresa  ha  un  solo proprietario, questo
          deve  prendere le disposizioni necessarie per la protezione
          degli  investitori  in  caso  di cessazione delle attivita'
          dell'impresa  dovuta al suo decesso, alla sua incapacita' o
          a qualsiasi altra situazione simile.
              Anteriormente   al   31 dicembre  1997  la  Commissione
          presenta  una  relazione  sull'applicazione  del  secondo e
          terzo  comma  del presente punto e propone, se del caso, di
          modificarlo o sopprimerlo.
              Qualora   una  persona  eserciti  un'attivita'  di  cui
          all'allegato,  sezione  A,  punto  1,  lettera  a)  e detta
          attivita'  sia  esercitata  unicamente per conto e sotto la
          piena  e  incondizionata  responsabilita'  di un'impresa di
          investimento,    essa   e'   considerata   come   attivita'
          dell'impresa  di investimento stessa e non della persona in
          questione;".
              -  L'art. 1, punto 5, della direttiva 2000/12/CE, cosi'
          recita:
              "5)  "ente  finanziario": un'impresa diversa da un ente
          creditizio    la    cui   attivita'   principale   consiste
          nell'assunzione di partecipazioni o nell'esercizio di una o
          piu'  delle attivita' di cui ai punti da 2 a 12 dell'elenco
          di cui all'allegato I".
              - La direttiva 92/49/CE e' pubblicata in GUCE n. L. 228
          dell'11 agosto 1992. L'art. 1, lettera a), cosi' recita:
              "Art.  1. - Ai fini della presente direttiva si intende
          per:
                a) "impresa di assicurazione": ogni impresa che abbia
          ottenuto   l'autorizzazione   amministrativa  conformemente
          all'art. 6 della direttiva 73/239/CEE;".
              - La direttiva 92/96/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 360
          del 9 dicembre 1992. L'art. 1, lettera a), cosi' recita:
              "Art. 1. - Ai fini della presente direttiva, si intende
          per:
                a) impresa  di  assicurazione: ogni impresa che abbia
          ottenuto   l'autorizzazione   amministrativa  conformemente
          all'art. 6 della direttiva 79/267/CEE;".
              -  La  direttiva 85/611/CEE e' pubblicata in GUCE n. L.
          375  del  31 dicembre  1985.  L'art.  1, paragrafo 2, cosi'
          recita:
              "2.  Ai  fini  della  presente  direttiva e fatto salvo
          l'art. 2, si intendono per o.i.c.v.m. gli organismi:
                il cui oggetto esclusivo e' l'investimento collettivo
          in   valori  mobiliari  dei  capitali  raccolti  presso  il
          pubblico  e  il  cui funzionamento e' soggetto al principio
          della ripartizione dei rischi, e,
                le  cui  quote  sono,  su  richiesta  dei  portatori,
          riacquistate o rimborsate, direttamente o indirettamente, a
          carico del patrimonio dei suddetti organismi. E' assimilato
          a  tali  riacquisti  o  rimborsi il fatto che un o.i.c.v.m.
          agisca  per  impedire che il corso delle sue quote in borsa
          si    allontani   sensibilmente   dal   valore   netto   di
          inventario.".
              -  L'art.  1-bis,  paragrafo  2, della citata direttiva
          85/611/CEE, cosi' recita:
              "Ai fini della presente direttiva si intende per:
                1)  "depositario",  un  ente al quale sono affidati i
          compiti  di  cui all'art. 7 e all'art. 14 e che e' soggetto
          alle  altre  disposizioni  di  cui  alle  sezioni III-bis e
          IV-bis;
                2)  "societa' di gestione", una societa' che esercita
          abitualmente l'attivita' di gestione di OICVM costituiti in
          forma  di  fondi  comuni di investimento e/o di societa' di
          investimento  (gestione collettiva di portafogli di OICVM);
          tale  gestione comprende le funzioni elencate nell'allegato
          II;
                3)  "Stato  membro  di  origine  di  una  societa' di
          gestione",  lo  Stato  membro  nel quale e' situata la sede
          statutaria della societa' di gestione;
                4)   "Stato  membro  ospitante  di  una  societa'  di
          gestione",  ogni  Stato membro diverso da quello di origine
          in  cui  la societa' di gestione ha una succursale o presta
          servizi;
                5) "Stato membro di origine di un OICVM":
                  a) per  gli  OICVM  costituiti  in  forma  di fondo
          comune  di  investimento,  lo  Stato  membro  nel  quale e'
          situata la sede statutaria della societa' di gestione;
                  b) per gli OICVM costituiti in forma di societa' di
          investimento,  lo Stato membro nel quale e' situata la sede
          statutaria della societa' di investimento;
                6)  "Stato  membro  ospitante  di un OICVM", lo Stato
          membro,  diverso dallo Stato membro di origine di un OICVM,
          nel  quale  sono commercializzate le quote del fondo comune
          di investimento o della societa' di investimento;
                7)   "succursale",   una   sede   di   attivita'  che
          costituisce  una parte, priva di personalita' giuridica, di
          una societa' di gestione e che presta i servizi per i quali
          la  societa' di gestione e' stata autorizzata; piu' sedi di
          attivita'  costituite  nello  stesso  Stato  membro  da una
          societa'  di gestione con sede statutaria in un altro Stato
          membro sono considerate come una succursale unica;
                8)  "autorita' competenti", le autorita' designate da
          ogni  Stato  membro  ai  sensi  dell'art. 49 della presente
          direttiva;
                9) "stretti legami", la situazione definita nell'art.
          2, paragrafo 1, della direttiva 95/26/CE;
                10) "partecipazione qualificata", ogni partecipazione
          diretta  o  indiretta  in  una  societa'  di  gestione  che
          rappresenti  almeno  il  10%  del  capitale  sociale  o dei
          diritti  di  voto  oppure  che  comporti la possibilita' di
          esercitare  un'influenza  rilevante  sulla  gestione  della
          societa'    di   gestione   in   cui   e'   detenuta   tale
          partecipazione.
              Ai  fini  della  suddetta  definizione  sono  presi  in
          considerazione  i  diritti  di voto di cui all'art. 7 della
          direttiva 88/627/CEE;
                11)  "DSI", la direttiva 93/22/CEE del Consiglio, del
          10 maggio  1993,  relativa  ai  servizi di investimento nel
          settore dei valori mobiliari;
                12)  "impresa madre", un'impresa madre quale definita
          negli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
                13)   "impresa   figlia",   un'impresa  figlia  quale
          definita  negli  articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE;
          ogni  impresa  figlia  di  un'impresa  figlia  e' parimenti
          considerata  come  impresa  figlia dell'impresa madre a cui
          fanno capo tali imprese;
                14)   "capitale   iniziale",   il  capitale  definito
          all'art.  34,  paragrafo 2,  punti  1  e 2, della direttiva
          2000/12/CE;
                15)  "fondi  propri",  i  fondi propri quali definiti
          nella  direttiva  2000/12/CE,  titolo V, capo 2, sezione 1;
          questa  definizione  puo'  tuttavia essere modificata nelle
          situazioni   di   cui   all'allegato   V   della  direttiva
          93/6/CEE.".
              -  La direttiva 98/26/CE e' pubblicata in GUCE n. L 166
          dell'11 giugno 1998. L'art. 2, lettere c), d), ed e), cosi'
          recita:
                "c)  "controparte  centrale":  il soggetto interposto
          tra  gli  enti  di  un  sistema  che  funge  da controparte
          esclusiva   di  detti  enti  riguardo  ai  loro  ordini  di
          trasferimento;
                d) "agente  di regolamento": il soggetto che fornisce
          conti   di  regolamento  agli  enti  e/o  alle  controparti
          centrali che partecipano ai sistemi attraverso i quali sono
          regolati  gli  ordini  di trasferimento all'interno di tali
          sistemi  e che, all'occorrenza, concede credito a tali enti
          e/o controparti centrali a fini di regolamento;
                e) "stanza  di compensazione": il centro responsabile
          del   calcolo   delle   posizioni   nette  degli  enti,  di
          un'eventuale  controparte  centrale  e/o  di  un  eventuale
          agente di regolamento.".
              -  L'art.  1, comma 2, lettera f) del testo unico della
          finanza, cosi' recita:
              "2. Per "strumenti finanziari" si intendono:
                a) - e) (omissis);
                f)  i contratti "futures" su strumenti finanziari, su
          tassi  di  interesse,  su  valute,  su merci e sui relativi
          indici,  anche  quando  l'esecuzione  avvenga attraverso il
          pagamento di differenziali in contanti;"
              -  Il  regio  decreto  16 marzo  1942,  n.  267,  reca:
          "Disciplina   del  fallimento,  del  concordato  preventivo
          dell'amministrazione   controllata   e  della  liquidazione
          coatta amministrativa".
              -  Per  il  decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210,
          vedi  note  all'art.  1.  L'art.  3,  commi 1, 2 e 3, cosi'
          recitano:
              "1.  Ai  fini del presente decreto si considera momento
          di  apertura  di  una  procedura di insolvenza in Italia il
          giorno,  l'ora  e il minuto in cui si producono gli effetti
          di  sospensione  dei  pagamenti  delle  passivita'  e della
          restituzione  dei  beni  ai  terzi  secondo le disposizioni
          applicabili alle singole procedure.
              2.  Nel  caso  delle  procedure  di liquidazione coatta
          amministrativa  previste  dal  testo  unico  bancario e dal
          testo  unico  finanza  gli  effetti  di  cui  al comma 1 si
          producono  dal  momento  dell'insediamento  dei  commissari
          liquidatori,  e  comunque  dal terzo giorno successivo alla
          data  del  provvedimento  che  dispone  la liquidazione. Il
          momento  dell'insediamento  dei  commissari  liquidatori e'
          rilevato  dalla  Banca  d'Italia  sulla  base  del processo
          verbale di cui all'art. 85 del testo unico bancario.
              3. Nel caso di pronuncia dell'autorita' giudiziaria gli
          effetti  di  cui  al  comma  1 si producono dal momento del
          deposito  della  sentenza,  che  a  tal  fine  deve  essere
          attestato  in calce dal cancelliere con l'indicazione anche
          dell'ora e del minuto.".
              -  Per  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
          (testo   unico   bancario)   vedi   note  all'art.  1.  Gli
          articoli 74, 77, comma 2, 107, comma 6, cosi' recitano:
              "Art.  74  (Sospensione  dei  pagamenti). - 1.  Qualora
          ricorrano  circostanze eccezionali i commissari, al fine di
          tutelare gli interessi dei creditori, possono sospendere il
          pagamento  delle  passivita'  di  qualsiasi genere da parte
          della   banca   ovvero   la  restituzione  degli  strumenti
          finanziari  ai  clienti  relativi  ai  servizi previsti dal
          decreto   legislativo   di   recepimento   della  direttiva
          93/22/CEE.  Il provvedimento e' assunto sentito il comitato
          di   sorveglianza,   previa   autorizzazione   della  Banca
          d'Italia,  che  puo'  emanare disposizioni per l'attuazione
          dello  stesso.  La  sospensione ha luogo per un periodo non
          superiore  ad  un  mese,  prorogabile eventualmente, con le
          stesse formalita', per altri due mesi.
              2.  Durante  il  periodo  della sospensione non possono
          essere intrapresi o proseguiti atti di esecuzione forzata o
          atti  cautelari  sui  beni  della  banca  e sugli strumenti
          finanziari  dei  clienti.  Durante  lo  stesso  periodo non
          possono   essere   iscritte   ipoteche   sugli  immobili  o
          acquistati  altri  diritti  di  prelazione sui mobili della
          banca se non in forza di provvedimenti giudiziali esecutivi
          anteriori all'inizio del periodo di sospensione.
              3. La sospensione non costituisce stato d'insolvenza".
              "Art. 77. - (omissis).
              2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
          della presente sezione.".
              "Art. 107 (Elenco speciale). - (omissis).
              6.  Gli  intermediari  finanziari  iscritti nell'elenco
          speciale,  quando  siano stati autorizzati all'esercizio di
          servizi  di investimento ovvero abbiano acquisito fondi con
          obbligo   di   rimborso   per  un  ammontare  superiore  al
          patrimonio,  sono  assoggettati  alle disposizioni previste
          nel  titolo  IV,  capo  I,  sezione I e III; in luogo degli
          articoli 86,  commi  6  e 7, 87, comma 1, si applica l'art.
          57,  commi  4  e  5,  del testo unico delle disposizioni in
          materia  di  mercati finanziari, emanato ai sensi dell'art.
          21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
              omissis".
              -  Per  il  decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
          (testo  unico  della  finanza) vedi note all'art. 1. L'art.
          56, comma 3, cosi' recita:
              "3.   La   direzione   della   procedura  e  tutti  gli
          adempimenti  a  essa connessi spettano alla Banca d'Italia.
          Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 70, commi
          da   2  a  6,  71,  72,  73,  74,  75  del  T.U.  bancario,
          intendendosi   le   suddette   disposizioni  riferite  agli
          investitori  in  luogo  dei  depositanti,  alle  SIM,  alle
          imprese  di investimento extracomunitarie, alle societa' di
          gestione  del risparmio e alle SICAV in luogo delle banche,
          e   l'espressione   "strumenti  finanziari"  riferita  agli
          strumenti finanziari e al denaro.".
              - Per la direttiva 2002/47/CE vedi note alle premesse.
          Nota all'art. 2.
              -  Il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, reca:
          "Disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento
          nazionale,  a  norma  dell'art.  1, comma 1, della legge 17
          dicembre 1997, n. 433".
          L'art. 30, cosi' recita:
              "Art.  30  (Attribuzioni  della  societa' di gestione e
          dell'intermediario). - 1.  Il trasferimento degli strumenti
          finanziari  soggetti alla disciplina del presente Titolo V,
          e  l'esercizio  dei  relativi  diritti  patrimoniali,  puo'
          effettuarsi  soltanto  tramite  intermediari  autorizzati a
          norma  del  testo  unico  delle  disposizioni  sui  mercati
          finanziari  approvato  con  decreto legislativo 24 febbraio
          1998,  n.  58,  nonche'  di  altri  soggetti  indicati  nel
          regolamento  di  cui  all'art. 36, comma 1, che individua i
          requisiti   che   tali  soggetti  debbono  possedere  e  le
          attivita',  previste  dal  presente decreto, che i soggetti
          stessi sono abilitati a svolgere.
              2.  A  nome  e  su  richiesta  degli  intermediari,  la
          societa'   di   gestione   accentrata   accende   per  ogni
          intermediario  conti  destinati  a  registrare  i movimenti
          degli strumenti finanziari disposti tramite lo stesso.
              3.    L'intermediario,    qualora    incaricato   dello
          svolgimento  del  servizio,  registra  per ogni titolare di
          conto  gli  strumenti finanziari di sua pertinenza, nonche'
          il trasferimento, gli atti di esercizio ed i vincoli di cui
          all'art. 34, disposti dal titolare o a carico del medesimo,
          in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto agli
          eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso. In
          ogni  altro  caso  l'intermediario  fornisce  comunicazione
          dell'avvenuta  operazione  all'intermediario  presso cui il
          titolare   ha   aperto   il   conto,   per   i   successivi
          adempimenti.".