Art. 11.
                       Abrogazioni e modifiche
  1.  All'articolo  87,  comma  1,  del testo unico della finanza, il
secondo  periodo  e'  sostituito  dal  seguente: «A detti vincoli e a
quelli   successivamente  costituiti  si  applicano  le  disposizioni
dell'articolo  34  del  decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, e
successive modificazioni.».
  2.  All'articolo  87,  comma  2,  del testo unico della finanza, il
primo periodo e' abrogato.
  3.  L'articolo  6,  comma  3, l'articolo 8, commi 2, 3, 4, 5 e 7, e
l'articolo  9  del  decreto  legislativo 12 aprile 2001, n. 210, sono
abrogati.
  4.  All'articolo 70 del testo unico della finanza sono apportate le
seguenti modificazioni:
    a)  la  rubrica  e'  sostituita dalla seguente: «(Compensazione e
garanzia delle operazioni su strumenti finanziari);
    b) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
    «1.  La Banca d'Italia, d'intesa con la CONSOB, puo' disciplinare
il  funzionamento  di  sistemi  di  compensazione  e  garanzia  delle
operazioni  aventi  ad oggetto strumenti finanziari, anche prevedendo
che  i  partecipanti  al  sistema  effettuino versamenti di margini o
altre   prestazioni  a  titolo  di  garanzia  dell'adempimento  degli
obblighi   derivanti  dalla  partecipazione  al  sistema  stesso.  Le
garanzie  acquisite  non  possono essere distratte dalla destinazione
prevista ne' essere soggette ad azioni esecutive o cautelari da parte
dei creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce il
sistema, anche in caso di apertura di procedure concorsuali.».
  5.  Le  disposizioni  di  cui all'articolo 3 si applicano solo alle
garanzie  costituite  successivamente  alla data di entrata in vigore
del presente decreto legislativo.
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 21 maggio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Buttiglione,  Ministro per le politiche
                              comunitarie
                              Tremonti,   Ministro   dell'economia  e
                              delle finanze
                              Frattini, Ministro degli affari esteri
                              Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli
 
          Note all'art. 11:
              -  Per il testo unico della finanza, vedi note all'art.
          1.  Il  testo degli articoli 87 e 70, cosi' come modificato
          dal presente decreto, cosi' recita:
              «Art.    87   (Vincoli   sugli   strumenti   finanziari
          accentrati). -    1.   A   detti   vincoli   e   a   quelli
          successivamente  costituiti  si  applicano  le disposizioni
          dell'art.  34  del  decreto  legislativo 24 giugno 1998, n.
          213, e successive modificazioni.
              2.   Resta   fermo,   per   gli   strumenti  finanziari
          nominativi,   l'obbligo   dell'annotazione   nel   registro
          dell'emittente.
              3.  Nel  caso  di  ritiro  di  strumenti finanziari dal
          sistema,  il  depositario  fa  annotazione  dei vincoli sui
          relativi  certificati  con  l'indicazione  della data della
          loro costituzione.
              4.  Le  registrazioni  e  le  annotazioni  previste dal
          presente   articolo  sono  comunicate,  entro  tre  giorni,
          all'emittente per le conseguenti annotazioni.
              5.  Nel  caso  di  pignoramento di strumenti finanziari
          immessi  nel  sistema  gli  adempimenti  nei  confronti dei
          comproprietari previsti dagli articoli 599 e 600 del codice
          di   procedura  civile  sono  eseguiti  nei  confronti  dei
          depositari.».
              -  Il testo vigente dell'art. 70, cosi' come modificato
          dal presente decreto cosi' recita:
              «Art.  70 (Compensazione e garanzia delle operazioni su
          strumenti finanziari). - 1. La Banca d'Italia, d'intesa con
          la CONSOB, puo' disciplinare il funzionamento di sistemi di
          compensazione e garanzia delle operazioni aventi ad oggetto
          strumenti  finanziari,  anche prevedendo che i partecipanti
          al   sistema  effettuino  versamenti  di  margini  o  altre
          prestazioni  a  titolo  di  garanzia dell'adempimento degli
          obblighi  derivanti dalla partecipazione al sistema stesso.
          Le  garanzie  acquisite  non possono essere distratte dalla
          destinazione   prevista   ne'  essere  soggette  ad  azioni
          esecutive  o  cautelari  da parte dei creditori del singolo
          partecipante  o del soggetto che gestisce il sistema, anche
          in caso di apertura di procedure concorsuali.
              2.  Gli organismi che gestiscono i sistemi indicati nel
          comma  1  assumono  in proprio le posizioni contrattuali da
          regolare.».
              - Si  riporta  il testo degli articoli 6 e 8 del citato
          decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210, come modificato
          dal decreto qui pubblicato:
              «Art.  6  (Diritti  del  partecipante). - 1. In caso di
          apertura  di  una  procedura  di  insolvenza  nei confronti
          dell'intermediario  per  conto  del  quale  un partecipante
          esegue  ordini di trasferimento di cui all'art. 1, comma 1,
          lettera   m),  numero  2),  i  relativi  contratti  tra  il
          partecipante e l'intermediario non si sciolgono.
              Il  curatore  o i commissari liquidatori subentrano nel
          contratto,  assumendone  i diritti e gli obblighi relativi,
          sino   alla   loro   completa  esecuzione.  In  difetto  di
          adempimento  il  partecipante,  in deroga alle disposizioni
          vigenti  in  materia, puo' soddisfarsi per il capitale, gli
          interessi  e  le  spese  sulle  somme  o  sul  prezzo degli
          strumenti finanziari ricevuti in contropartita degli ordini
          eseguiti  secondo  buona  fede  e  dei  quali ha diritto di
          ritenzione   a   garanzia   dei  propri  crediti,  detratto
          l'ammontare della provvista per l'esecuzione degli ordini e
          quanto  proveniente  dalla  realizzazione  di garanzie o da
          sistemi  di  garanzia  finalizzati a garantire il buon fine
          della compensazione e della liquidazione.
              2.  Il  partecipante  da'  immediata  comunicazione dei
          tempi  e  delle  modalita'  della  vendita al curatore o ai
          commissari     liquidatori,     precisando     le     somme
          complessivamente   utilizzate   per  la  soddisfazione  del
          proprio  credito,  che  per  la  parte residua e' debito di
          massa.
              3. (Comma abrogato).
              4. In caso di parziale esecuzione dell'ordine le azioni
          revocatorie   da   parte   degli   organi  della  procedura
          d'insolvenza    concernenti   la   somministrazione   della
          provvista   e   l'adempimento   dei   debiti  connessi  con
          l'esecuzione  degli  ordini  di  trasferimento  non possono
          essere esercitate nei confronti del partecipante.».
              «Art.  8  (Realizzazione della garanzia nella procedura
          di  insolvenza). - 1.  Nel  caso  in  cui  sia  aperta  una
          procedura di insolvenza nei confronti di un partecipante ad
          un  sistema  o  di  un intermediario per conto del quale un
          partecipante   esegue  ordini  di  trasferimento  ai  sensi
          dell'art.  6  o  di  una controparte di banche centrali, le
          garanzie  costituite  prima  del  momento di apertura della
          procedura   di   insolvenza  per  i  crediti  derivanti  da
          operazioni  definitive  ai sensi dell'art. 2 o connesse con
          le  funzioni di banca centrale possono essere realizzate ad
          esclusivo soddisfacimento dei crediti garantiti.
              2. (Comma abrogato).
              3. (Comma abrogato).
              4. (Comma abrogato).
              5. (Comma abrogato).
              6.  Nessuna azione, compresa l'azione di nullita', puo'
          pregiudicare  nei  confronti  del  sistema la realizzazione
          della garanzia di cui al comma 1.
              7. (Comma abrogato).».