Art. 2
                       Ambito di applicazione

  1.  Il  presente  decreto  legislativo  si  applica ai contratti di
garanzia finanziaria a condizione che:
a) il contratto di garanzia finanziaria sia provato per iscritto;
b) la  garanzia finanziaria sia stata prestata e tale prestazione sia
   provata  per  iscritto.  La prova deve consentire l'individuazione
   della   data   di   costituzione  e  delle  attivita'  finanziarie
   costituite   in   garanzia.   A   tale   fine  e'  sufficiente  la
   registrazione   degli   strumenti   finanziari   sui  conti  degli
   intermediari  ai  sensi  degli  articoli 30 e seguenti del decreto
   legislativo  24  giugno 1998, n. 213, e l'annotazione del contante
   sul conto di pertinenza.
  2.  Nel presente decreto legislativo, l'espressione: "per iscritto"
si  intende riferita anche alla forma elettronica e a qualsiasi altro
supporto durevole, secondo la normativa vigente in materia.