Art. 5. 
Potere di disposizione delle attivita' finanziarie oggetto del pegno 
 
  1.  Il  creditore  pignoratizio  puo'  disporre,   anche   mediante
alienazione,  delle  attivita'  finanziarie  oggetto  del  pegno,  se
previsto nel contratto di garanzia finanziaria e  conformemente  alle
pattuizioni in esso contenute. 
  2. Il creditore pignoratizio che  si  sia  avvalso  della  facolta'
indicata nel  comma  1  ha  l'obbligo  di  ricostituire  la  garanzia
equivalente in sostituzione della garanzia originaria entro  la  data
di scadenza dell'obbligazione finanziaria garantita. 
  3.  La  ricostituzione  della  garanzia  equivalente  non  comporta
costituzione di una nuova garanzia e  si  considera  effettuata  alla
data di prestazione della garanzia originaria. 
  4. Qualora, prima dell'adempimento dell'obbligo indicato nel  comma
2, si verifichi un evento determinante l'escussione  della  garanzia,
tale  obbligo  puo'  essere  oggetto  della  clausola  di  «close-out
netting». In mancanza di tale  clausola,  il  creditore  pignoratizio
procede all'escussione della garanzia equivalente  in  conformita'  a
quanto previsto nell'articolo 4.