Art. 6.
Cessione del credito o trasferimento della proprieta' con funzione di
                              garanzia
  1.   I   contratti   di   garanzia  finanziaria  che  prevedono  il
trasferimento  della  proprieta' con funzione di garanzia, compresi i
contratti  di  pronti contro termine, hanno effetto in conformita' ai
termini    in    essi   stabiliti,   indipendentemente   dalla   loro
qualificazione.
  2.   Ai   contratti   di  garanzia  finanziaria  che  prevedono  il
trasferimento  della  proprieta' con funzione di garanzia, compresi i
contratti  di  pronti  contro termine, non si applica l'articolo 2744
del codice civile.
  3.  Ai  contratti  di cessione del credito o di trasferimento della
proprieta'  con  funzione  di  garanzia  si  applica  quanto previsto
dall'articolo 5, commi da 2 a 4.
 
          Nota all'art. 6:
              - L'art. 2744 del codice civile, cosi' recita:
              «Art.  2744 (Divieto del patto commissorio). - E' nullo
          il  patto  col  quale  si  conviene  che,  in  mancanza del
          pagamento  del  credito  nel termine fissato, la proprieta'
          della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il
          patto  e'  nullo  anche  se  posteriore  alla  costituzione
          dell'ipoteca o del pegno.».