Art. 9.
 Effetti delle procedure di liquidazione sulle garanzie finanziarie
  1.  La  garanzia  finanziaria prestata, anche in conformita' ad una
clausola  di integrazione o di sostituzione, ed il contratto relativo
alla  garanzia  stessa  non  possono essere dichiarati inefficaci nei
confronti  dei creditori soltanto in base al fatto che la prestazione
della garanzia finanziaria o il sorgere dell'obbligazione finanziaria
garantita siano avvenuti:
    a)  il  giorno  di  apertura della procedura medesima e prima del
momento di apertura di detta procedura;
    b)  il  giorno  di  apertura  della  procedura medesima e dopo il
momento di apertura di detta procedura, qualora il beneficiario della
garanzia  possa  dimostrare  di  non essere stato, ne' di aver potuto
essere, a conoscenza dell'apertura della procedura.
  2.  Agli  effetti  di  cui  agli  articoli  66  e  67  della  legge
fallimentare:
    a)  il contratto di cessione del credito o di trasferimento della
proprieta'  con  funzione di garanzia e la prestazione della medesima
sono equiparati al pegno;
    b)  la  prestazione della garanzia in conformita' ad una clausola
di  sostituzione non comporta costituzione di una nuova garanzia e si
considera  effettuata  alla  data  della  prestazione  della garanzia
originaria;
    c)  la  prestazione della garanzia in conformita' ad una clausola
di  integrazione  si  considera  effettuata contestualmente al debito
garantito  e,  nel  caso indicato nell'articolo 1, lettera e), numero
1),  al  momento  della  prestazione  della garanzia originaria o, in
assenza   di  garanzia  originaria,  al  momento  della  stipula  del
contratto di garanzia finanziaria; nel caso indicato nell'articolo 1,
lettera  e), numero 2), nel momento in cui la garanzia integrativa e'
stata prestata.
  3.  Salvi  gli  effetti degli accordi tra le parti, ai contratti di
garanzia   finanziaria   e  alle  garanzie  finanziarie  prestate  in
conformita'   al   presente  decreto  legislativo  non  si  applicano
l'articolo 203 del testo unico della finanza, ne' l'articolo 76 della
legge fallimentare.
 
          Note all'art. 9:
              -  Per  il  regio  decreto 16 marzo 1942, n. 267 (legge
          fallimentare),  vedi note all'art. 1. Gli articoli 66, 67 e
          76, cosi' recitano:
              «Art.  66 (Azione revocatoria ordinaria). - Il curatore
          puo'  domandare  che  siano  dichiarati inefficaci gli atti
          compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo
          le norme del codice civile.
              L'azione  si propone dinanzi al tribunale fallimentare,
          sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto
          dei  suoi  aventi  causa  nei  casi  in cui sia proponibile
          contro costoro.».
              «Art.   67   (Atti   a   titolo   oneroso,   pagamenti,
          garanzie). - Sono  revocati,  salvo che l'altra parte provi
          che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:
                1)  gli  atti  a titolo oneroso compiuti nei due anni
          anteriori  alla  dichiarazione  di  fallimento,  in  cui le
          prestazioni  eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito
          sorpassano  notevolmente  cio'  che  a  lui e' stato dato o
          promesso;
                2)  gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed
          esigibili  non  effettuati  con  danaro  o  con altri mezzi
          normali  di  pagamento,  se compiuti nei due anni anteriori
          alla dichiarazione di fallimento;
                3)  i  pegni,  le  anticresi e le ipoteche volontarie
          costituiti  nei  due  anni  anteriori alla dichiarazione di
          fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
                4)  i  pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o
          volontarie   costituiti   entro   l'anno   anteriore   alla
          dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
              Sono  altresi'  revocati,  se  il  curatore  prova  che
          l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore,
          i  pagamenti  di  debiti  liquidi  ed esigibili, gli atti a
          titolo  oneroso  e  quelli  costitutivi  di  un  diritto di
          prelazione  per  debiti contestualmente creati, se compiuti
          entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento.
              Le  disposizioni  di  questo  articolo non si applicano
          all'istituto  di  emissione,  agli  istituti  autorizzati a
          compiere  operazioni  di  credito su pegno, limitatamente a
          queste  operazioni,  e  agli istituti di credito fondiario.
          Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.».
              «Art. 76 (Contratto di borsa a termine). - Il contratto
          di   borsa   a   termine,  se  il  termine  scade  dopo  la
          dichiarazione  di  fallimento  di  uno  dei  contraenti, e'
          risolto  alla  data  della  dichiarazione di fallimento. La
          differenza  fra  il  prezzo  contrattuale e il valore delle
          cose   o  dei  titoli  alla  data  della  dichiarazione  di
          fallimento  e' versata nel fallimento se il fallito risulta
          in credito, o e' ammessa al passivo del fallimento nel caso
          contrario.».
              -  Per  il testo unico della finanza vedi note all'art.
          1. L'art. 203, cosi' recita:
              «Art. 203 (Contratti a termine). - 1. Fermi restando la
          decorrenza   degli   effetti   della   liquidazione  coatta
          amministrativa  ai  sensi dell'art. 83 del T.U. bancario, e
          quanto  previsto  dall'art.  90, comma 3, del medesimo T.U.
          bancario,  l'art.  76  della  legge fallimentare si applica
          agli  strumenti  finanziari  derivati,  a  quelli  analoghi
          individuati  ai  sensi  dell'art.  18, comma 5, lettera a),
          alle operazioni a termine su valute nonche' alle operazioni
          di  prestito titoli, di pronti contro termine e di riporto.
          Ai  fini  del  presente  articolo  sono  ricompresi tutti i
          contratti  conclusi, ancorche' non ancora eseguiti in tutto
          o in parte, entro la data di dichiarazione del fallimento o
          di  efficacia  del  provvedimento  di  liquidazione  coatta
          amministrativa.
              2.   Per   l'applicazione   dell'art.  76  della  legge
          fallimentare  agli  strumenti  finanziari e alle operazioni
          indicati nel comma 1, puo' farsi riferimento anche al costo
          di sostituzione dei medesimi, calcolato secondo i valori di
          mercato  alla  data  di  dichiarazione  di  fallimento o di
          efficacia   del   provvedimento   di   liquidazione  coatta
          amministrativa.».