Art. 10.
                       Immissione in commercio
  1.  Al  momento della prima commercializzazione di uno dei prodotti
di  cui  al  presente  decreto  l'impresa  interessata  ne informa il
Ministero  della  salute  mediante  la  trasmissione  di  un  modello
dell'etichetta utilizzata per tale prodotto.
  2.  Per  la  procedura di notifica si applicano le modalita' di cui
all'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
  3.  Per  i  prodotti  provenienti  da  Paesi  terzi l'immissione in
commercio  e'  consentita  solo  alla scadenza dei novanta giorni dal
ricevimento  dell'etichetta,  in assenza di osservazioni da parte del
Ministero della salute.
  4.  Il  Ministero  della  salute,  ove  ne ravvisi l'esigenza, puo'
chiedere documentazione a supporto della sicurezza d'uso del prodotto
o  degli  effetti  ad esso attribuiti, considerato l'insieme dei suoi
costituenti,  nonche'  qualunque  altra  informazione o dato ritenuto
necessario per una adeguata valutazione.
  5.   Il   Ministero   della   salute,  per  favorire  una  corretta
informazione e salvaguardare un adeguato livello di tutela sanitaria,
ha  la  facolta'  di  prescrivere delle modifiche per quanto concerne
l'etichettatura,  nonche'  l'inserimento  nella  stessa  di  apposite
avvertenze.
  6.  Qualora il Ministero della salute ritenga che i prodotti di cui
al  presente decreto presentino un pericolo per la salute, ne dispone
il divieto della commercializzazione.
  7.  Il Ministero della salute informa immediatamente la Commissione
europea  delle  misure  adottate ai sensi del comma 6, con i relativi
motivi.
  8.   Gli   integratori   alimentari   per   i   quali  si  conclude
favorevolmente  la procedura di cui al comma 2, vengono inclusi in un
registro   che   il  Ministero  della  salute  pubblica  ed  aggiorna
periodicamente.
  9.  E'  facolta'  dell'impresa  interessata citare in etichetta gli
estremi dell'inclusione nel registro di cui al comma 8.
 
          Nota all'art. 10:
              -   Il   testo  dell'art.  7  del  decreto  legislativo
          27 gennaio  1992,  n.  111,  e'  riportato  nelle note alle
          premesse.