Art. 11
                       Commissione consultiva

  1.   Nella   materia  di  cui  al  presente  decreto,  le  funzioni
tecnico-consultive  continuano  ad  essere  svolte  dalla commissione
competente  in  materia  di  prodotti  destinati  ad un'alimentazione
particolare, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111.
  2.   Il   Ministro   della  salute,  tenuto  conto  dell'evoluzione
tecnologica  del  settore  alimentare,  della  varieta' dei possibili
ingredienti   e   della   rilevanza   che  gli  aspetti  dietetici  e
nutrizionali   esercitano   nei  confronti  dello  stato  di  salute,
definisce,  con  proprio decreto, i criteri per la composizione della
Commissione  di  cui  al comma 1 e i termini del mandato, senza oneri
aggiuntivi  a  carico  del  bilancio  dello  Stato  e,  comunque,  ad
invarianza di spesa.
 
          Nota all'art. 11:
              - Per  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111,
          vedi note alle premesse.