Art. 12. Rinvii normativi per gli aspetti concernenti la qualita' e la sicurezza d'uso 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, si applicano agli integratori alimentari le disposizioni della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, nonche' le disposizioni normative vigenti applicabili in relazione agli specifici ingredienti utilizzati.
Nota all'art. 12: - La legge 30 aprile 1962, n. 283, reca: «Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande».