Art. 15.
                              Sanzioni
  1.  Salvo  che il fatto costituisca reato piu' grave, la violazione
delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 3 e' punita con l'ammenda
da euro duemila a euro ventimila.
  2.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la violazione delle
disposizioni  di  cui  agli  articoli 4 e 5 e' punita con la sanzione
amministrativa da euro quattromila a euro diciottomila.
  3.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la violazione delle
disposizioni  di  cui  agli  articoli 6 e 7 e' punita con la sanzione
amministrativa da euro duemila a euro diecimila.
  4.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  la violazione delle
disposizioni  di  cui agli articoli 8, 9, comma 1, e 10 e' punita con
la   sanzione   amministrativa  da  euro  tremilacinquecento  a  euro
ventimila.
  5.   La  competenza  in  materia  di  applicazione  delle  sanzioni
amministrative  pecuniarie  spetta  alle  regioni  ed  alle  province
autonome di Trento e di Bolzano, competenti per territorio.