Art. 18.
                       Clausola di cedevolezza
  1.  In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma,
della  Costituzione le norme del presente decreto afferenti a materia
di  competenza legislativa delle regioni e delle province autonome di
Trento  e di Bolzano che non abbiano ancora provveduto al recepimento
della  direttiva,  si  applicano  fino alla data di entrata in vigore
della  normativa  di  attuazione  di  ciascuna  regione  e  provincia
autonoma,    adottata    nel    rispetto    dei   vincoli   derivanti
dall'ordinamento  comunitario  e dei principi fondamentali desumibili
dal presente decreto.
 
          Nota all'art. 18:
              - Per l'art. 117, quinto comma della Costituzione, vedi
          note alle premesse.