Art. 2.
                             Definizione
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto  si intendono per «integratori
alimentari»  i  prodotti  alimentari destinati ad integrare la comune
dieta   e   che  costituiscono  una  fonte  concentrata  di  sostanze
nutritive, quali le vitamine e i minerali, o di altre sostanze aventi
un  effetto  nutritivo  o  fisiologico,  in particolare ma non in via
esclusiva  aminoacidi,  acidi grassi essenziali, fibre ed estratti di
origine  vegetale,  sia  monocomposti  che  pluricomposti,  in  forme
predosate.
  2.  I termini: «complemento alimentare» o: «supplemento alimentare»
sono da intendersi come sinonimi di: «integratore alimentare».
  3. Si intendono per predosate le forme di commercializzazione quali
capsule,  pastiglie, compresse, pillole, gomme da masticare e simili,
polveri  in bustina, liquidi contenuti in fiale, flaconi a contagocce
e  altre  forme  simili  di  liquidi e di polveri destinati ad essere
assunti in piccoli quantitativi unitari.