Art. 3.
                         Vitamine e minerali
  1.  Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella fabbricazione di
integratori  alimentari  sono usati solo vitamine e minerali elencati
nell'allegato I, nelle forme elencate nell'allegato II.
  2.  Fino  al  31 dicembre  2009,  l'uso  di vitamine e minerali non
elencati nell'allegato I, o in forme non previste nell'allegato II e'
consentito purche':
    a) la   sostanza   in  questione  sia  gia'  stata  impiegata  in
integratori  alimentari  presenti  sul mercato nazionale prima del 31
luglio 2003;
    b) l'Autorita'  europea  per  la sicurezza alimentare non esprima
parere  negativo  per quanto riguarda l'uso di tale sostanza o il suo
uso in quella forma.
  3.  Il  Ministro della salute entro centoventi giorni dalla data di
entrata  in  vigore  del presente decreto, con proprio decreto, rende
noto l'elenco delle sostanze di cui al comma 2.