Art. 6.
                            Etichettatura
  1.  I prodotti di cui al presente decreto sono commercializzati con
la denominazione di: «integratore alimentare» o con i sinonimi di cui
all'articolo 2, comma 2.
  2.   L'etichettatura,   la   presentazione  e  la  pubblicita'  non
attribuiscono agli integratori alimentari proprieta' terapeutiche ne'
capacita'  di  prevenzione  o  cura  delle  malattie  umane ne' fanno
altrimenti riferimento a simili proprieta'.
  3.  Nell'etichettatura,  nella  presentazione  e  nella pubblicita'
degli  integratori  alimentari  non figurano diciture che affermino o
sottintendano che una dieta equilibrata e variata non e' generalmente
in grado di apportare le sostanze nutritive in quantita' sufficienti.
  4.   Ferme   restando   le  disposizioni  del  decreto  legislativo
27 gennaio  1992, n. 109, e successive modificazioni, l'etichettatura
reca i seguenti elementi obbligatori:
    a) il  nome  delle  categorie di sostanze nutritive o delle altre
sostanze  che  caratterizzano  il prodotto o una indicazione relativa
alla natura di tali sostanze;
    b) la dose raccomandata per l'assunzione giornaliera;
    c) un'avvertenza   a   non  eccedere  le  dosi  raccomandate  per
l'assunzione giornaliera;
    d) in  presenza  di  sostanze  nutritive  o  di altre sostanze ad
effetto  nutritivo  di cui all'articolo 2, comma 1, l'indicazione che
gli integratori non vanno intesi come sostituti di una dieta variata;
    e)  l'indicazione che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla
portata dei bambini al di sotto dei tre anni di eta';
    f) l'effetto nutritivo o fisiologico attribuito al prodotto sulla
base  dei  suoi costituenti in modo idoneo ad orientare correttamente
le scelte dei consumatori.
  5.  La  quantita'  delle  sostanze nutritive o delle altre sostanze
aventi un effetto nutritivo o fisiologico, contenuta nel prodotto, e'
espressa   numericamente  sull'etichetta.  Le  unita'  di  misura  da
utilizzare   per   le   vitamine   e   i  minerali  sono  specificate
nell'allegato I.
  6.  Le  quantita'  delle  sostanze nutritive o delle altre sostanze
dichiarate   si   riferiscono   alla  dose  giornaliera  di  prodotto
raccomandata dal fabbricante quale figura nell'etichetta.
  7.  I  dati sulle vitamine e i minerali sono espressi anche, se del
caso,   in   percentuale  dei  valori  di  riferimento  che  figurano
nell'allegato al decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77.
  8. La percentuale rispetto ai valori di riferimento per le vitamine
e  i  minerali  di  cui al comma 6 puo' essere fornita sotto forma di
grafico.
 
          Note all'art. 6:
              - Per  il  decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
          vedi note alle premesse.
              - Per  il  decreto legislativo 16 febbraio 1993, n. 77,
          vedi note alle premesse.