ART. 10.
                     (Disposizioni transitorie).

   1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 hanno effetto a decorrere
dal  trentesimo  giorno  successivo  all'adozione delle deliberazioni
previste dall'articolo 6, comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.
   2.  Le  funzioni  dell'Autorita'  garante  della concorrenza e del
mercato  e dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, di cui
rispettivamente  all'articolo  6,  commi  da 1 a 9, e all'articolo 7,
commi  da  1  a  4, sono esercitate a decorrere dal trentesimo giorno
successivo all'adozione delle deliberazioni previste dall'articolo 6,
comma 10, e dall'articolo 7, comma 5.
   3.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  la
dichiarazione  di  cui  all'articolo 5, comma 1, e' resa dal titolare
della  carica  di governo entro trenta giorni dalla data in cui hanno
effetto, ai sensi del comma 1, le disposizioni di cui all'articolo 2.
   4.  In  sede  di  prima  applicazione  della  presente  legge,  la
trasmissione  di  cui  all'articolo  5,  comma  2,  e' effettuata dal
titolare  della  carica di governo entro i sessanta giorni successivi
alla scadenza del termine di cui al comma 3.

    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
      Data a Roma, addi' 20 luglio 2004

                               CIAMPI

                              Berlusconi,  Presidente  del  Consiglio
                              dei Ministri
                              Mazzella,   Ministro  per  la  funzione
                              pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli