Art. 2
                          Incompatibilita'

  1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio
incarico, non puo':
    a)  ricoprire  cariche  o  uffici  pubblici  diversi  dal mandato
parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle
medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1,
secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60;
    b)  ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate in enti di diritto pubblico, anche economici;
    c)  ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque
denominate  ovvero  esercitare compiti di gestione in societa' aventi
fini di lucro o in attivita' di rilievo imprenditoriale;
    d)  esercitare  attivita'  professionali  o di lavoro autonomo in
materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche
se  gratuite,  a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di
tali  attivita'  il  titolare  di  cariche  di governo puo' percepire
unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione
della  carica;  inoltre,  non  puo'  ricoprire  cariche  o  uffici, o
svolgere  altre  funzioni  comunque  denominate, ne' compiere atti di
gestione in associazioni o societa' tra professionisti;
    e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico;
    f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato.
  2.  L'imprenditore  individuale  provvede  a  nominare  uno  o piu'
institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile.
  3.  Gli  incarichi  e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla
data  del  giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e
comunque  dall'effettiva  assunzione  della  carica; da essi non puo'
derivare,  per  tutta la durata della carica di governo, alcuna forma
di  retribuzione  o di vantaggio per il titolare. Le attivita' di cui
al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero.
  4.  L'incompatibilita'  prevista  dalla  disposizione  di  cui alla
lettera  d)  del  comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo
all'esercizio   della  professione  e  come  tale  e'  soggetta  alla
disciplina  dettata  dall'ordinamento  professionale di appartenenza.
L'incompatibilita'  prevista  dalle  disposizioni di cui alle lettere
b),  c)  e  d)  del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della
carica  di  governo  nei confronti di enti di diritto pubblico, anche
economici,  nonche'  di  societa'  aventi  fini  di lucro che operino
prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta.
  5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o
nell'analoga  posizione  prevista  dagli ordinamenti di provenienza e
secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e
comunque  dall'effettiva  assunzione  della carica. Resta fermo anche
per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello
svolgimento  dell'incarico  in  posizione  di  aspettativa o di fuori
ruolo  non  recano  pregiudizio  alla  posizione professionale e alla
progressione di carriera.
 
          Note all'art. 2:
              -  Il  testo  del secondo comma dell'art. 1 della legge
          13 febbraio  1953,  n.  60 (Incompatibilita' parlamentari),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1953,
          e' il seguente:
              "Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali,
          assistenziali,  di  culto  e  in enti-fiera, nonche' quelle
          conferite nelle universita' degli studi o negli istituti di
          istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei
          corpi  accademici,  salve le disposizioni dell'art. 2 della
          legge 9 agosto 1948, n. 1102.".
              -  Si  riporta  il testo degli articoli 2203 e 2207 del
          codice civile:
              "Art.  2203  (Preposizione  institoria). - E' institore
          colui   che  e'  preposto  dal  titolare  all'esercizio  di
          un'impresa commerciale.
              La  preposizione  puo' essere limitata all'esercizio di
          una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa.
              Se  sono  preposti piu' institori, questi possono agire
          disgiuntamente,  salvo  che  nella procura sia diversamente
          disposto.".
              "Art.  2207  (Modificazione  e revoca della procura). -
          Gli  atti  con  i  quali  viene  successivamente limitata o
          revocata   la   procura   devono   essere  depositati,  per
          l'iscrizione  nel  registro  delle  imprese,  anche  se  la
          procura non fu pubblicata.
              In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca
          non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le
          conoscevano al momento della conclusione dell'affare.".