Art. 2 Incompatibilita' 1. Il titolare di cariche di governo, nello svolgimento del proprio incarico, non puo': a) ricoprire cariche o uffici pubblici diversi dal mandato parlamentare e da quelli previsti dall'articolo 1 e non inerenti alle medesime funzioni, ad esclusione delle cariche di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge 13 febbraio 1953, n. 60; b) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate in enti di diritto pubblico, anche economici; c) ricoprire cariche o uffici o svolgere altre funzioni comunque denominate ovvero esercitare compiti di gestione in societa' aventi fini di lucro o in attivita' di rilievo imprenditoriale; d) esercitare attivita' professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di governo, di qualunque natura, anche se gratuite, a favore di soggetti pubblici o privati; in ragione di tali attivita' il titolare di cariche di governo puo' percepire unicamente i proventi per le prestazioni svolte prima dell'assunzione della carica; inoltre, non puo' ricoprire cariche o uffici, o svolgere altre funzioni comunque denominate, ne' compiere atti di gestione in associazioni o societa' tra professionisti; e) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro pubblico; f) esercitare qualsiasi tipo di impiego o lavoro privato. 2. L'imprenditore individuale provvede a nominare uno o piu' institori ai sensi degli articoli da 2203 a 2207 del codice civile. 3. Gli incarichi e le funzioni indicati al comma 1 cessano dalla data del giuramento relativo agli incarichi di cui all'articolo 1 e comunque dall'effettiva assunzione della carica; da essi non puo' derivare, per tutta la durata della carica di governo, alcuna forma di retribuzione o di vantaggio per il titolare. Le attivita' di cui al comma 1 sono vietate anche quando siano esercitate all'estero. 4. L'incompatibilita' prevista dalla disposizione di cui alla lettera d) del comma 1 costituisce causa di impedimento temporaneo all'esercizio della professione e come tale e' soggetta alla disciplina dettata dall'ordinamento professionale di appartenenza. L'incompatibilita' prevista dalle disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1 perdura per dodici mesi dal termine della carica di governo nei confronti di enti di diritto pubblico, anche economici, nonche' di societa' aventi fini di lucro che operino prevalentemente in settori connessi con la carica ricoperta. 5. I dipendenti pubblici e privati sono collocati in aspettativa, o nell'analoga posizione prevista dagli ordinamenti di provenienza e secondo le medesime norme, con decorrenza dal giorno del giuramento e comunque dall'effettiva assunzione della carica. Resta fermo anche per i titolari delle cariche di governo che i periodi trascorsi nello svolgimento dell'incarico in posizione di aspettativa o di fuori ruolo non recano pregiudizio alla posizione professionale e alla progressione di carriera.
Note all'art. 2: - Il testo del secondo comma dell'art. 1 della legge 13 febbraio 1953, n. 60 (Incompatibilita' parlamentari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 2 marzo 1953, e' il seguente: "Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali, assistenziali, di culto e in enti-fiera, nonche' quelle conferite nelle universita' degli studi o negli istituti di istruzione superiore a seguito di designazione elettiva dei corpi accademici, salve le disposizioni dell'art. 2 della legge 9 agosto 1948, n. 1102.". - Si riporta il testo degli articoli 2203 e 2207 del codice civile: "Art. 2203 (Preposizione institoria). - E' institore colui che e' preposto dal titolare all'esercizio di un'impresa commerciale. La preposizione puo' essere limitata all'esercizio di una sede secondaria o di un ramo particolare dell'impresa. Se sono preposti piu' institori, questi possono agire disgiuntamente, salvo che nella procura sia diversamente disposto.". "Art. 2207 (Modificazione e revoca della procura). - Gli atti con i quali viene successivamente limitata o revocata la procura devono essere depositati, per l'iscrizione nel registro delle imprese, anche se la procura non fu pubblicata. In mancanza dell'iscrizione, le limitazioni o la revoca non sono opponibili ai terzi, se non si prova che questi le conoscevano al momento della conclusione dell'affare.".