ART. 3.
                      (Conflitto di interessi).

   1.  Sussiste  situazione  di conflitto di interessi ai sensi della
presente  legge  quando  il  titolare di cariche di governo partecipa
all'adozione  di  un  atto, anche formulando la proposta, o omette un
atto  dovuto,  trovandosi  in situazione di incompatibilita' ai sensi
dell'articolo  2,  comma  1,  ovvero  quando  l'atto o l'omissione ha
un'incidenza  specifica  e preferenziale sul patrimonio del titolare,
del  coniuge  o  dei  parenti  entro  il  secondo grado, ovvero delle
imprese  o  societa'  da  essi  controllate,  secondo quando previsto
dall'articolo  7  della  legge 10 ottobre 1990, n. 287, con danno per
l'interesse pubblico.
 
          Nota all'art. 3:
              -  Il testo dell'art. 7 della legge 10 ottobre 1990, n.
          287  (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato),
          pubblicata  nella  Gazzetta Ufficiale n. 240 del 13 ottobre
          1990, e' il seguente:
              «Art.  7  (Controllo). - 1. Ai fini del presente titolo
          si  ha  controllo  nei  casi contemplati dall'art. 2359 del
          codice  civile ed inoltre in presenza di diritti, contratti
          o  altri  rapporti  giuridici  che  conferiscono, da soli o
          congiuntamente,  e  tenuto conto delle circostanze di fatto
          edi  diritto,  la  possibilita'  di esercitare un'influenza
          determinante   sulle   attivita'   di   un'impresa,   anche
          attraverso:
                a) diritti   di   proprieta'  o  di  godimento  sulla
          totalita' o su parti del patrimonio di un'impresa;
                b) diritti,  contratti o altri rapporti giuridici che
          conferiscono  un'influenza determinante sulla composizione,
          sulle,  deliberazioni  o  sulle  decisioni  degli organi di
          un'impresa.
              2.  Il  controllo  e'  acquisito  dalla persona o dalla
          impresa o dal gruppo di persone o di imprese:
                a) che  siano  titolari dei diritti o beneficiari dei
          contratti   o   soggetti  degli  altri  rapporti  giuridici
          suddetti;
                b) che,  pur  non  essendo titolari di tali diritti o
          beneficiari  di  tali contratti o soggetti di tali rapporti
          giuridici, abbiano il potere di esercitare i diritti che ne
          derivano.».